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SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3
del D.Lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08
Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012
Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2
e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni
2
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
La formazione per la sicurezza dei lavoratori
è da tempo obbligatoria
Almeno dall’entrata in vigore dell’art. 22 D.lgs.
626/1994 (27-11-1994)
indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza
Stato Regioni
Art. 22 - (Formazione dei lavoratori)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni.
3
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
4
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 – rinnovato 19 APRILE 2010
Art. 110
(Formedil - Scuole edili)
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi
formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte delle
Scuole edili, per i lavoratori di cui alla lett. a) che si inseriscono per la prima volta nel
settore, utilizzando anche le ore di cui alla lett. B) dell'art. 90 del c.c.n.l.
Art. 91
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il
corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla
sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Il corso,
che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo
formativo di 8 ore previsto dagli articoli 87, commi 13 e 14, per i singoli lavoratori, e
110, comma 7, del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
5
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 – rinnovato 19 APRILE 2010
Art. 87
(Rappresentante per la sicurezza)
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare
riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati
pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'accordo
interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e
dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico
territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la
sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione
dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in
merito.
6
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Decreto Ministeriale del 16/01/1997
Art. 1.- Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati
alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili
danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza
e salute sul posto di lavoro
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al
ruolo partecipativo.
7
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Mancava una norma specifica
Il presente accordo disciplina, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2,
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modifiche e
integrazioni la durata, i contenuti
minimi e le modalità della
formazione, nonché
dell'aggiornamento, dei lavoratori
e delle lavoratrici, dei preposti e
dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti
di cui all'articolo 21, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 81/08.
8
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2
del D.Lgs. 81/08
EROGAZIONE DEL SERVIZIO: modalità operative
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
9
Sancito e divulgato: 21/12/2012
Pubblicato in G.U.: 11/01/2012
Entrato in vigore: 11/01/2012 !!!
Premessa: corsi preposti e dirigenti
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
10
La applicazione dei contenuti del presente
accordo nei riguardi dei dirigenti e dei
preposti, per quanto facoltativa, costituisce
corretta applicazione dell'articolo 37,
comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
•Nel caso venga posto in essere un percorso
formativo di contenuto differente, il datore di
lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha
fornito a dirigenti e/o preposti una
formazione "adeguata e specifica "
La formazione di cui al presente accordo
“è distinta” da quella prevista dai titoli
successivi al primo del D.Lgs n. 81/08 o
da altre norme, relative a mansioni o ad
attrezzature particolari.
•Qualora il lavoratore svolga operazioni e
utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n.
81/08 preveda percorsi formativi
ulteriori, specifici e mirati, questi
andranno ad integrare la formazione
oggetto del presente accordo, così come
l'addestramento di cui al comma 5
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
11
Fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 3,
comma 13, del D.Lgs. 81/08, il
presente accordo non si applica
nei confronti dei lavoratori
stagionali (es. agricoli che
lavorano per meno di cinquanta
giornate).
•La deroga vale al massimo 18
mesi.
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
12
Nell'ambito delle materie che
non richiedano la presenza fisica
dei discenti e dei docenti, viene
consentito l'impiego di
piattaforme e-Learning se
ricorrono le condizioni di cui
all'Allegato I.
•La formazione di cui al
presente accordo può avvenire
sia in aula che nel luogo di
lavoro.
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
13
Organismi paritetici
I corsi di formazione per i lavoratori vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli
O.P. ove esistenti sia nel territorio che nel
settore di appartenenza.
Della risposta dell’O.P. il datore di lavoro tiene
conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la
formazione debba essere svolta
necessariamente con l’O.P., né che le
indicazioni dell’O.P. debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione
dell’attività formativa.
In mancanza dell’O.P. o in mancanza di risposta
entro 15 giorni il datore di lavoro procede
autonomamente alla pianificazione e
realizzazione della formazione.
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
14
Requisiti dei docenti
In attesa dell’elaborazione dei criteri di
qualificazione dei formatori da parte della
Commissione Consultiva Permanente:
esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in materia di
salute e sicurezza (anche nello svolgimento
del ruolo di RSPP).
Svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o
professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla
data di pubblicazione dell’accordo (“Linee Applicative” del
25/07/12)
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
15
Organizzazione della formazione
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
• Soggetto organizzatore (anche il datore di
lavoro)
• Responsabile del progetto formativo (anche il
docente)
• Docenti
• Partecipanti (max 35)
• Registro di presenza dei partecipanti
• Obbligo di frequenza del 90% delle ore.
FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
16
Declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
La formazione dei LAVORATORI
17
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Totale formazione lavoratori
18
La formazione dei PREPOSTI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
La formazione dei DIRIGENTI
19
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
IN SINTESI
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
20
•DPI
•VIDEOTERMINALI
•MOVIM. CARICHI
•MACCHINE
•RISCHIO CHIMICO
•RUMORE
•VIBRAZIONI
•STRESS LAVORO
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
21
La formazione deve essere in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche con riferimento
ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.
Formazione Specifica
Erogazione della formazione
Il personale di nuova assunzione deve
essere avviato ai rispettivi corsi di
formazione anteriormente o, se non è
possibile, contestualmente
all’assunzione.
In tale ultima ipotesi, ove non risulti
possibile completare il corso di
formazione prima della adibizione del
dirigente, del preposto o del lavoratore
alle proprie attività, il relativo percorso
formativo deve essere completato
entro 60 giorni dall’assunzione.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
22
Quanto sopra è riportato nel punto 10 dell’Accordo, relativo alle DISPOSIZIONI
TRANSITORIE!!!!
Condizioni particolari: lavoratori edili
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
23
Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la
formazione "16 0re-MICS" è riconosciuta integralmente corrispondente alla
Formazione Generale di cui al presente accordo.
• Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso
strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al
presente accordo ove corrispondenti.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
24
Attestati
Sono rilasciati dall’organizzatore del corso e devono
contenere:
•Identificazione e firma del soggetto organizzatore
•Normativa di riferimento
•Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
•Tipo di corso
•Settore ATECO
•Monte ore
•Periodo di svolgimento del corso
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di
verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori
dei corsi in base a:
–la frequenza del 90% delle ore di formazione previste per
i lavoratori;
–la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed
il superamento della prova di verifica per preposti e
dirigenti.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
25
Crediti formativi
COSTITUZIONE NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
• con azienda dello stesso settore della precedente
sia la formazione generale che quella specifica
costituiscono credito formativo.
• con azienda di diverso settore solo la formazione
generale costituisce credito formativo.
• in una azienda multiservizi il lavoratore vada a
svolgere mansioni riconducibili a un settore a
rischio maggiore: modulo formativo integrativo
attinente ai rischi.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
26
Crediti formativi
CAMBIO MANSIONE, INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE,
NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE
costituisce credito formativo la formazione generale, mentre
deve essere ripetuta la parte di formazione specifica
limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova
introduzione.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
27
Aggiornamento della formazione
Le “Linee applicative” del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per
mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte
non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere
validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari,
a condizione che essi trattino delle materie previste dall’accordo e che prevedano
una verifica finale di apprendimento.
Le “Linee applicative” del 25/07/12 puntualizzano che, per quanto riguarda
l’aggiornamento del preposto, le 6 ore di aggiornamento quinquennale si
ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
28
Riconoscimento della formazione pregressa
LAVORATORI E PREPOSTI
È riconosciuta la formazione erogata
precedentemente alla pubblicazione dell’Accordo se
effettuata nel rispetto delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro.
In questo caso la decorrenza del quinquennio di
aggiornamento parte dall’11/01/12 (come precisato
dalle «Linee applicative» del 25/07/12). Quindi, la
prossima scadenza da considerare per i soggetti già
formati alla data di pubblicazione dell’accordo,
cadrà l’11 gennaio 2017.
Se la formazione pregressa è stata erogata da più di 5 anni dalla data di
pubblicazione dell’Accordo, l’aggiornamento dovrà essere completato entro
12 mesi dal 11/01/2012 – e cioè entro il 11/01/2013
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
29
Riconoscimento della formazione pregressa
11/01/2012 11/01/2017
11/01/2013
11/01/2007
5 anni 5 anni 5 anni
LAVORATORI e PREPOSTI : 6 ore di aggiornamento
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
30
Riconoscimento della formazione pregressa
DIRIGENTI
È riconosciuta la formazione dei dirigenti erogata
precedentemente alla data di pubblicazione dell’Accordo se con
contenuti conformi:
•all’art. 3 del DM 16/01/97 (effettuata dopo il 14/08/2003)
•oppure a quelli del Modulo A per RSPP/ASPP previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
31
Disposizioni transitorie
PREPOSTI e DIRIGENTI
I datori di lavoro hanno 18 mesi di tempo
(quindi fino al 11/07/2013) per far
frequentare ai preposti e dirigenti in forza
alla data di pubblicazione dell’accordo
(ma non ancora formati) i corsi di
formazione secondo i contenuti
dell’Accordo.
Questa disposizione non è applicabile al
personale di nuova assunzione o a quello
già in forza al quale siano stati attribuiti
compiti di dirigente o preposto dopo
l’11/01/12.
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
L’Accordo, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del
D.Lgs. 81/08 disciplina:
•durata
•contenuti minimi
•modalità di svolgimento
del percorso formativo e dell’aggiornamento per il
datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di
RSPP
32
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011
Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi
dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08
Sancito e divulgato: 21/12/2012
Pubblicato in G.U.: 11/01/2012
Entrato in vigore: 11/01/2012 !!!
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
33
Soggetti formatori
Tra i soggetti formatori l’Accordo individua:
• Regioni e Province autonome
• Università e scuole di dottorato
• INAIL
• Corpo dei VV.F.
• Associazioni sindacali
• Enti bilaterali
• Fondi interprofessionali
• Ordini e collegi professionali
• Altri….
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
34
Requisiti dei docenti
Esperienza almeno triennale di
insegnamento
oppure
Esperienza professionale in
materia di salute e sicurezza
(anche nello svolgimento del ruolo
di RSPP).
Per ora è così…in attesa dell’emanazione dei
criteri di qualificazione dei formatori.
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
35
Organizzazione della formazione
I corsi di formazione devono prevedere:
• Responsabile del progetto formativo
(anche il docente)
• Partecipanti (max 35)
• Registro di presenza dei partecipanti
• Assenze ammesse: massimo 10% del
monte ore.
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
36
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
37
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio.
Attestati
Sono rilasciati dall’organizzatore del corso e
devono contenere:
• Denominazione del soggetto formatore
• Normativa di riferimento
• Dati anagrafici del corsista
• Tipologia di corso
• Settore ATECO
• Monte ore
• Periodo di svolgimento del corso
• Firma del soggetto che rilascia l’attestato
(anche il docente)
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
38
Aggiornamento
Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare
significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni
pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
• approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-
normativi
• sistemi di gestione e processi organizzativi
• fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
• tecniche di comunicazione, volte all’informazione e
formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
È consentito l’aggiornamento in modalità e-Learning
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
39
Le “Linee applicative” del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per mezzo delle quali si possa
ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a
2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione
che essi trattino delle materie previste dall’accordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento.
CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione
previsti nell’Accordo i datori di lavoro
•che hanno svolto una formazione conforme all’art.
3 del DM 16/01/97
•esonerati dalla formazione ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 626/94
•in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, commi 2, 3
e 5 del D.Lgs. 81/08 e abbiano frequentato i corsi
secondo l’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
Sono comunque soggetti all’obbligo di
aggiornamento. In particolare gli «esonerati»
devono completare il primo aggiornamento entro il
11/01/2014.
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
40
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere direttamente, nei casi
previsti, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve completare il percorso formativo
entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a
frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5
dell’Accordo i datori di lavoro che abbiano
frequentato, entro 6 mesi dall’11/01/2012
(pertanto già scaduto) , corsi di formazione:
•conformi all’art. 3 del DM 16/01/97 per quanto
riguarda durata e contenuti;
•formalmente e documentalmente approvati alla
data di entrata in vigore dell’Accordo.
(Specificato dalle “Linee Applicative” del
25/07/12)
La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
41
Accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature di
lavoro art 73 c 5 Dlgs 81/08
Pubblicato G.U. n. 60 del 12/03/2012
42
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
2. Gru a torre
3. Gru mobile (autogru)
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a
braccio telescopico, carrelli industriali semoventi,
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici
rotativi)
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici,
escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne,
autoribaltabile a cingoli)
8. Pompa per calcestruzzo
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
deve essere presente registro del corso con elenco e firme dei partecipanti, nomi e firme docenti, contenuti, ora di inizio e fine corso,
esito valutazione teorica e valutazione pratica. Documentazione conservata per 10 anni dopo la fine del corso. Il partecipante deve
avere attestato di partecipazione.
Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori
43
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione: 12/03/2013
44
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
45
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
46
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
Organizzazione della formazione Per
ciascun corso si dovrà prevedere:
• Responsabile del progetto formativo
(anche il docente)
• Partecipanti (max 24)
• Per le attività pratiche almeno 1
istruttore ogni 6 allievi
• Attività pratiche effettuate in area
idonea
• Registro delle presenze
Assenze ammesse: massimo 10% del
monte ore.
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
47
•Regioni e Province autonome
•Ministero del lavoro e delle politiche sociali
•INAIL
•Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
•Ordini o collegi professionali
•Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici
delle attrezzature oggetto dell’Accordo accreditate in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia autonoma
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
Soggetti formatori
48
•Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia
autonoma
•Enti bilaterali
•Scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici
L’abilitazione deve essere rinnovata
entro 5 anni dalla data di rilascio
dell’attestato di abilitazione, previa
verifica della partecipazione al corso
di aggiornamento.
Il corso di aggiornamento ha durata
minima di 4 ore, di cui almeno 3
relative agli argomenti dei moduli
pratici
49
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
Validità dell’abilitazione e aggiornamento
Riconoscimento formazione pregressa
Corsi di durata complessiva non inferiore a
quella prevista dall’accordo, composti di
modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
di apprendimento
50
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
Riconoscimento formazione pregressa
Corsi di formazione composti di modulo teorico, modulo
pratico e verifica finale di apprendimento, di durata
complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo.
51
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore
Riconoscimento formazione pregressa
Corsi di formazione di qualsiasi durata non
completati da verifica finale di apprendimento.
52
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore
Disposizioni transitorie
I lavoratori che alla data di entrata
in vigore dell’Accordo sono
incaricati dell’uso delle
attrezzature oggetto dell’Accordo
senza essere stati formati, devono
frequentare i corsi in conformità
all’Accordo entro 24 mesi
dall’entrata in vigore dell’Accordo
stesso.
53
SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
ATTREZZATURE DI LAVORO

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310 sintesi formazione - accordi stato regioni

  • 1.
  • 2. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012 Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012 Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni 2
  • 3. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI La formazione per la sicurezza dei lavoratori è da tempo obbligatoria Almeno dall’entrata in vigore dell’art. 22 D.lgs. 626/1994 (27-11-1994) indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza Stato Regioni Art. 22 - (Formazione dei lavoratori) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. 3
  • 4. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 4
  • 5. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 – rinnovato 19 APRILE 2010 Art. 110 (Formedil - Scuole edili) Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte delle Scuole edili, per i lavoratori di cui alla lett. a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lett. B) dell'art. 90 del c.c.n.l. Art. 91 FORMAZIONE PROFESSIONALE La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dagli articoli 87, commi 13 e 14, per i singoli lavoratori, e 110, comma 7, del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. 5
  • 6. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI CCNL EDILIZIA - 18 GIUGNO 2008 – rinnovato 19 APRILE 2010 Art. 87 (Rappresentante per la sicurezza) I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione: - del primo ingresso nel settore; - del cambiamento di mansioni; - dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori. Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito. 6
  • 7. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI Decreto Ministeriale del 16/01/1997 Art. 1.- Formazione dei lavoratori. I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo. 7
  • 8. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI Mancava una norma specifica Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. 8
  • 9. Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: modalità operative FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 9 Sancito e divulgato: 21/12/2012 Pubblicato in G.U.: 11/01/2012 Entrato in vigore: 11/01/2012 !!!
  • 10. Premessa: corsi preposti e dirigenti FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 10 La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. •Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica "
  • 11. La formazione di cui al presente accordo “è distinta” da quella prevista dai titoli successivi al primo del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. •Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 11
  • 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali (es. agricoli che lavorano per meno di cinquanta giornate). •La deroga vale al massimo 18 mesi. FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 12
  • 13. Nell'ambito delle materie che non richiedano la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. •La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 13
  • 14. Organismi paritetici I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli O.P. ove esistenti sia nel territorio che nel settore di appartenenza. Della risposta dell’O.P. il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’O.P., né che le indicazioni dell’O.P. debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa. In mancanza dell’O.P. o in mancanza di risposta entro 15 giorni il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione. FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 14
  • 15. Requisiti dei docenti In attesa dell’elaborazione dei criteri di qualificazione dei formatori da parte della Commissione Consultiva Permanente: esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza (anche nello svolgimento del ruolo di RSPP). Svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo (“Linee Applicative” del 25/07/12) FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 15
  • 16. Organizzazione della formazione Per ciascun corso si dovrà prevedere: • Soggetto organizzatore (anche il datore di lavoro) • Responsabile del progetto formativo (anche il docente) • Docenti • Partecipanti (max 35) • Registro di presenza dei partecipanti • Obbligo di frequenza del 90% delle ore. FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 16 Declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
  • 17. La formazione dei LAVORATORI 17 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
  • 18. Totale formazione lavoratori 18 La formazione dei PREPOSTI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
  • 19. La formazione dei DIRIGENTI 19 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI
  • 20. IN SINTESI SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 20
  • 21. •DPI •VIDEOTERMINALI •MOVIM. CARICHI •MACCHINE •RISCHIO CHIMICO •RUMORE •VIBRAZIONI •STRESS LAVORO SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 21 La formazione deve essere in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28. Formazione Specifica
  • 22. Erogazione della formazione Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non è possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 22 Quanto sopra è riportato nel punto 10 dell’Accordo, relativo alle DISPOSIZIONI TRANSITORIE!!!!
  • 23. Condizioni particolari: lavoratori edili SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 23 Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione "16 0re-MICS" è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. • Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.
  • 24. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 24 Attestati Sono rilasciati dall’organizzatore del corso e devono contenere: •Identificazione e firma del soggetto organizzatore •Normativa di riferimento •Dati anagrafici e profilo professionale del corsista •Tipo di corso •Settore ATECO •Monte ore •Periodo di svolgimento del corso Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: –la frequenza del 90% delle ore di formazione previste per i lavoratori; –la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per preposti e dirigenti.
  • 25. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 25 Crediti formativi COSTITUZIONE NUOVO RAPPORTO DI LAVORO • con azienda dello stesso settore della precedente sia la formazione generale che quella specifica costituiscono credito formativo. • con azienda di diverso settore solo la formazione generale costituisce credito formativo. • in una azienda multiservizi il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili a un settore a rischio maggiore: modulo formativo integrativo attinente ai rischi.
  • 26. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 26 Crediti formativi CAMBIO MANSIONE, INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE O MISCELE PERICOLOSE costituisce credito formativo la formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
  • 27. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 27 Aggiornamento della formazione Le “Linee applicative” del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie previste dall’accordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento. Le “Linee applicative” del 25/07/12 puntualizzano che, per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto, le 6 ore di aggiornamento quinquennale si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori.
  • 28. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 28 Riconoscimento della formazione pregressa LAVORATORI E PREPOSTI È riconosciuta la formazione erogata precedentemente alla pubblicazione dell’Accordo se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro. In questo caso la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dall’11/01/12 (come precisato dalle «Linee applicative» del 25/07/12). Quindi, la prossima scadenza da considerare per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, cadrà l’11 gennaio 2017. Se la formazione pregressa è stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo, l’aggiornamento dovrà essere completato entro 12 mesi dal 11/01/2012 – e cioè entro il 11/01/2013
  • 29. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 29 Riconoscimento della formazione pregressa 11/01/2012 11/01/2017 11/01/2013 11/01/2007 5 anni 5 anni 5 anni LAVORATORI e PREPOSTI : 6 ore di aggiornamento
  • 30. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 30 Riconoscimento della formazione pregressa DIRIGENTI È riconosciuta la formazione dei dirigenti erogata precedentemente alla data di pubblicazione dell’Accordo se con contenuti conformi: •all’art. 3 del DM 16/01/97 (effettuata dopo il 14/08/2003) •oppure a quelli del Modulo A per RSPP/ASPP previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
  • 31. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 31 Disposizioni transitorie PREPOSTI e DIRIGENTI I datori di lavoro hanno 18 mesi di tempo (quindi fino al 11/07/2013) per far frequentare ai preposti e dirigenti in forza alla data di pubblicazione dell’accordo (ma non ancora formati) i corsi di formazione secondo i contenuti dell’Accordo. Questa disposizione non è applicabile al personale di nuova assunzione o a quello già in forza al quale siano stati attribuiti compiti di dirigente o preposto dopo l’11/01/12.
  • 32. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP L’Accordo, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 disciplina: •durata •contenuti minimi •modalità di svolgimento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP 32 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08
  • 33. Sancito e divulgato: 21/12/2012 Pubblicato in G.U.: 11/01/2012 Entrato in vigore: 11/01/2012 !!! SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP 33
  • 34. Soggetti formatori Tra i soggetti formatori l’Accordo individua: • Regioni e Province autonome • Università e scuole di dottorato • INAIL • Corpo dei VV.F. • Associazioni sindacali • Enti bilaterali • Fondi interprofessionali • Ordini e collegi professionali • Altri…. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 34
  • 35. Requisiti dei docenti Esperienza almeno triennale di insegnamento oppure Esperienza professionale in materia di salute e sicurezza (anche nello svolgimento del ruolo di RSPP). Per ora è così…in attesa dell’emanazione dei criteri di qualificazione dei formatori. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 35
  • 36. Organizzazione della formazione I corsi di formazione devono prevedere: • Responsabile del progetto formativo (anche il docente) • Partecipanti (max 35) • Registro di presenza dei partecipanti • Assenze ammesse: massimo 10% del monte ore. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 36
  • 37. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP 37 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio.
  • 38. Attestati Sono rilasciati dall’organizzatore del corso e devono contenere: • Denominazione del soggetto formatore • Normativa di riferimento • Dati anagrafici del corsista • Tipologia di corso • Settore ATECO • Monte ore • Periodo di svolgimento del corso • Firma del soggetto che rilascia l’attestato (anche il docente) La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 38
  • 39. Aggiornamento Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico- normativi • sistemi di gestione e processi organizzativi • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico • tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro È consentito l’aggiornamento in modalità e-Learning La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 39 Le “Linee applicative” del 25/07/12 precisano che in relazione alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di aggiornamento, una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) può essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie previste dall’accordo e che prevedano una verifica finale di apprendimento.
  • 40. CREDITI FORMATIVI Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti nell’Accordo i datori di lavoro •che hanno svolto una formazione conforme all’art. 3 del DM 16/01/97 •esonerati dalla formazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 •in possesso dei requisiti di cui all’art. 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 81/08 e abbiano frequentato i corsi secondo l’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 Sono comunque soggetti all’obbligo di aggiornamento. In particolare gli «esonerati» devono completare il primo aggiornamento entro il 11/01/2014. La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 40 In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere direttamente, nei casi previsti, i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
  • 41. Disposizioni transitorie In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 dell’Accordo i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro 6 mesi dall’11/01/2012 (pertanto già scaduto) , corsi di formazione: •conformi all’art. 3 del DM 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti; •formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo. (Specificato dalle “Linee Applicative” del 25/07/12) La formazione dei DATORI DI LAVORO - RSPP SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI 41
  • 42. Accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature di lavoro art 73 c 5 Dlgs 81/08 Pubblicato G.U. n. 60 del 12/03/2012 42 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 2. Gru a torre 3. Gru mobile (autogru) 4. Gru per autocarro 5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi) 6. Trattori agricoli o forestali 7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) 8. Pompa per calcestruzzo SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI deve essere presente registro del corso con elenco e firme dei partecipanti, nomi e firme docenti, contenuti, ora di inizio e fine corso, esito valutazione teorica e valutazione pratica. Documentazione conservata per 10 anni dopo la fine del corso. Il partecipante deve avere attestato di partecipazione. Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori
  • 43. 43 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione: 12/03/2013
  • 44. 44 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO
  • 45. 45 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO
  • 46. 46 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO
  • 47. Organizzazione della formazione Per ciascun corso si dovrà prevedere: • Responsabile del progetto formativo (anche il docente) • Partecipanti (max 24) • Per le attività pratiche almeno 1 istruttore ogni 6 allievi • Attività pratiche effettuate in area idonea • Registro delle presenze Assenze ammesse: massimo 10% del monte ore. SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO 47
  • 48. •Regioni e Province autonome •Ministero del lavoro e delle politiche sociali •INAIL •Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori •Ordini o collegi professionali •Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto dell’Accordo accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI Soggetti formatori 48 •Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma •Enti bilaterali •Scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici
  • 49. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici 49 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO Validità dell’abilitazione e aggiornamento
  • 50. Riconoscimento formazione pregressa Corsi di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento 50 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO
  • 51. Riconoscimento formazione pregressa Corsi di formazione composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dall’accordo. 51 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore
  • 52. Riconoscimento formazione pregressa Corsi di formazione di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento. 52 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore
  • 53. Disposizioni transitorie I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature oggetto dell’Accordo senza essere stati formati, devono frequentare i corsi in conformità all’Accordo entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso. 53 SINTESI – FORMAZIONE – ACCORDI STATO REGIONI ATTREZZATURE DI LAVORO