1. LE NUOVE FRONTIERE DEL
CAPITALE INTANGIBILE
avv. Alberto Cozzo
STARTUP WEEKEND CATANIA
2. Proprietà industriale ed intellettuale
Brevetti
Marchi
Designs
Copyrights
Know-How
Segreti industriali/commerciali
3. Il Brevetto
“Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha
realizzato un’invenzione di ottenere il diritto di produrre e
commercializzare in esclusiva il trovato che ne forma oggetto
nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto”
Il brevetto, quindi, è un titolo giuridico che conferisce al titolare “la
facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel
territorio” cioè nello Stato specifico in cui viene ottenuto.
In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo “di
vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare,
mettere in commercio, vendere o importare” quanto protetto dal
titolo di brevetto
4. Il Brevetto
1. novità: l’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato
della tecnica, l’invenzione cioè deve essere tale da apportare un progresso
rispetto alla tecnica industriale ed alle cognizioni preesistenti (art. 14 R.D.
1127/39)
2. originalità: per essere originale un’invenzione deve essere tale da non
risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona
esperta del ramo, cioè tale da esprimere un’attività creativa dell’inventore,
che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella
normale applicazione di principi conosciuti (art. 16 R.D. 1127/39)
3. applicazione industriale: un’invenzione è considerata idonea ad avere
una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o
utilizzato in qualsiasi genere di industria (art. 17 R.D. 1127/39)
4. liceità: è illecita unicamente l’invenzione che non possa avere altra
attuazione se non quella diretta ad un uso illecito
5. Il know-how
Il know-how è quel complesso di
informazioni e conoscenze tecniche,
organizzative e procedurali, non protette
da brevetto, che l’imprenditore elabora ed
utilizza, con carattere di esclusività e di
segretezza, nella propria attività di
produzione o di scambio
6. Il know-how
informazioni su tecniche e processi produttivi
composizione di prodotti
informazioni relative ai sistemi interni di organizzazione
del personale
banche dati di clienti e fornitori
strategie di fissazione dei prezzi,
particolari tecniche di marketing
7. Tutela civile del know-how
Condizione per la tutela legale del know-how è che le
informazioni siano segrete e che si pongano delle
risorse per farle rimanere tali.
Quando, per qualsiasi motivo, le informazioni diventino
di dominio pubblico, il titolare non ne potrà più evitare
l’utilizzazione.
Se la divulgazione sia attribuibile all’abuso di qualcuno
[un dipendente infedele o un concorrente], il titolare
delle informazioni divulgate potrà chiedere il
risarcimento del danno subito.
8. Tutela penale del know-how
rivelazione di segreto professionale ex art. 622 c.p.:
pena della reclusione fino ad un anno o della multa da
30 a 516 € per chiunque, conoscendo un segreto a
causa del proprio lavoro, lo rivela senza giusta causa, o
lo impiega a proprio o altrui profitto, se da tale fatto può
derivare un danno.
rivelazione di segreti scientifici o industriali ex art. 623
c.p.: pena della reclusione fino a due anni per chiunque,
conoscendo notizie destinate a rimanere segrete relative
a scoperte o invenzioni scientifiche o ad applicazioni
industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto
9. Diritto d’autore
letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia,
design industriale, banche dati
Il diritto d’autore sorge nel momento stesso della creazione
dell’opera. Eventuali registrazioni serviranno semplicemente a
provarne la paternità e la data di creazione.
Il diritto morale riconosce all’autore il diritto di essere sempre
riconosciuto come tale e di opporsi a qualsiasi modifica a danno
dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprioonore o alla
propria reputazione.
Il diritto economico riconosce all’autore il diritto esclusivo di
pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e
modo
10. La tutela del software
tra brevetto e diritto d’autore
Un programma per elaboratore è definito come una
sequenza d’istruzioni, scritte in un linguaggio di
programmazione, per ottenere un determinato risultato e
per compiere funzioni in un dispositivo elettronico
software di sistema
applicativo
di rete
11. Tutela mediante diritto d’autore
I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge 22 Aprile
1941 n. 633 [Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio] come opere letterarie, “in qualsiasi
forma espressi, purché originali quale risultato della creazione
intellettuale dell’autore”.
L’oggetto della tutela è il programma sia in forma sorgente, sia in
forma oggetto, ma anche “il materiale preparatorio per la
progettazione del programma stesso”
“restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e
i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”
12. brevettabilità delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici
L’art. 52 (2c) della Convenzione sulla concessione di brevetti europei
(CBE) annovera, tra ciò che non è considerato come invenzione, anche
i programmi per elaboratori “in quanto tali”
lo stesso concetto è riportato anche nella Legge Invenzioni (R. D. 29
giugno 1939, n. 1127) all’art 12 (b) e questo perché si ritiene che i
programmi non possano essere dotati in sé di un carattere tecnico.
A prescindere da questo divieto, sono stati tuttavia concessi dall’Ufficio
Europeo Brevetti (EPO) migliaia di brevetti per invenzioni attuate per
mezzo di programmi per elaboratore.
Questo si è verificato perché l’orientamento giuridico dell’EPO è
cambiato nel tempo: nella sentenza T1173/97, la commissione di
ricorso ha affermato che, se un software presenta “effetti tecnici ulteriori
o che vadano al di là della normale interazione software – hardware”,
tale programma rivendicato in quanto tale non deve essere escluso
dalla brevettabilità
13. si no
elaborazione di immagini calcolo delle delle buste
o audio paga
compressione di dati calcolo delle tasse
codifica/decodifica calcolo degli indici di
gestione delle memorie di borsa e degli investimenti
un computer gestione di archivi, di
gestione di periferiche magazzini
gestione di processori
14. USA
chiunque inventi o scopra un sono esclusi dalla
processo, una macchina, un brevettabilità quei trovati che
manufatto o una loro consistono esclusivamente in:
combinazione che risponda ai idee astratte
requisiti di NOVITA’ e di
leggi di natura
UTILITA’, oppure che inventi o
scopra un estensione di tale fenomeni naturali
processo, macchina, sulla base della mancanza di
manufatto o combinazione, una loro “applicazione pratica”
può ottenere un brevetto su ed in particolare di una loro
tale invenzione o scoperta “utilità pratica”
15. Tutela del domain name
i giudici italiani applicano, per i nomi a dominio, la normativa relativa ai
marchi e alla concorrenza sleale
la registrazione di un domain name corrispondente ad un marchio
appartenente a terzi configura contraffazione del medesimo, con
applicazione della legge sui marchi
l’uso di un marchio, che gode di particolare rinomanza, come domain
name, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio
medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta
l’immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del
titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone
indebito vantaggio
16. IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELL’IMPRESA
I. realizzazione in proprio delle tecnologie all’interno dell’impresa
I. learning by doing
II. specifica attività di research & development
II. realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi
I. contratti di progettazione e design
II. contratti di subfornitura
III. acquisizione di tecnologia da terzi
I. contratti di cessione e di licenza di brevetto e contratti di licenza e di know-how
II. trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e
macchinari e alle joint ventures
IV. acquisizione reciproca di tecnologia [licenza incrociata; cross licencing]
17. LE NUOVE FRONTIERE DEL
CAPITALE INTANGIBILE
avv. Alberto Cozzo
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