1. LA STRADA, LE BICICLETTE
E LE REGOLE PER IL LORO USO
I.C. «FOSCOLO – GABELLI»
Classe 3^ C
Progetto Lastradanoneunagiungla
2. IL CODICE DELLA STRADA E LE BICICLETTE
• IL CODICE DELLA STRADA, NEL DIRITTO, È UN COMPLESSO DI NORME EMANATE PER
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DI PEDONI, VEICOLI E ANIMALI. È
COMPOSTO DA 245 ARTICOLI ED È ACCOMPAGNATO DA UN REGOLAMENTO DI 408
ARTICOLI E 19 APPENDICI.
• GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO LE CARATTERISTICHE E LA CIRCOLAZIONE DELLE
BICICLETTE SONO L’ART.50, L’ART.68 E L’ART.182.
• I CICLISTI, INOLTRE, SONO TENUTI A OSSERVARE ALTRE NORME CHE RIGUARDANO
TUTTI I VEICOLI (MOTO, AUTO, CAMION, ECC.)
3. ART.50 – DEFINIZIONE DI VELOCIPEDE
• 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di
analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è
progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
• 2. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3
metri di lunghezza e i 2,20 metri di altezza.
4.
5. ART.68 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO
DEI VELOCIPEDI
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui
pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi
dispositivi devono essere applicati sui lati.
6. ART.68 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO
DEI VELOCIPEDI
Regolamento
• I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su
quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul
mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
• Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
• Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere
percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il Regolamento disciplina tutte le caratteristiche di luci e catadiottri, in modo che la
bici sia visibile ma al tempo stesso che le luci non abbaglino i conducenti di altri
veicoli.
Non è chiaro se le luci debbano essere sempre presenti, anche se si circola solo di
giorno.
7.
8. ART.68 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI E DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO
DEI VELOCIPEDI
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature.
Regolamento
• L'attrezzatura idonea al trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, è
costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli,
sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino.
• Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche
durante il trasporto del bambino, non sia ostacolata la visuale del conducente e
non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
• Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di
contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino, idonea ad
impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
• Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al
velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale.
9. ART.182 – NORME DI CIRCOLAZIONE DEI
VELOCIPEDI
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai
affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due
lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le
manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
10. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la
comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino
a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di
cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più
di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di
ART.182 – NORME DI CIRCOLAZIONE DEI
VELOCIPEDI
11. 9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le
modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati
da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità.
ART.182 – NORME DI CIRCOLAZIONE DEI
VELOCIPEDI
ART.143 – POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA
CARREGGIATA
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
12.
13. ART.182 – NORME DI CIRCOLAZIONE DEI
VELOCIPEDI (REGOLAMENTO)
1. I ciclisti nella marcia ordinaria devono sempre evitare improvvisi
scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio
o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico
particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo
richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a
mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il
braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di
fermata che intendono effettuare.
16. BOTTA E RISPOSTA
• E’ vietato condurre la bicicletta senza mani? VERO
• E’ obbligatorio l’uso del casco in bicicletta? FALSO
• Posso circolare in bici su strade aperte al traffico senza una mia polizza
assicurativa verso terzi? ASSOLUTAMENTE NO.
• Al semaforo devo fermarmi alla destra delle auto? VERO.
• Posso usare gli auricolari in bici? VERO
17. RIFLESSIONI
Il ciclista è un soggetto debole della circolazione stradale, ecco allora perché è
importante:
• fare attenzione alle manovre degli altri veicoli;
assicurarsi che, anche quando abbiamo la precedenza, gli altri si siano accorti della
nostra presenza;
prevedere gli imprevisti, come pedoni distratti e improvvise aperture delle portiere
dei veicoli in sosta;
controllare periodicamente la manutenzione del veicolo: usura e pressione dei
pneumatici, lo stato di efficienza dei freni e la funzionalità delle luci;
vestire abiti chiari per aumentare la visibilità;
indossare una casacchina riflettente nelle ore serali e notturne.