Il Semestre Europeo e il ciclo di bilancio italiano. La programmazione economica italiana, la manovra di finanza pubblica, l'iter della Legge di Stabilità, i correttivi dell'Europa. Settembre 2013
2. Il braccio preventivo dell’UE
La crisi economico-finanziaria ha portato all’adozione di regole
europee per garantire un maggiore coordinamento delle politiche
economiche di Unione e Stati Membri.
Semestre Europeo: introdotto dal 2011, non rappresenta una
procedura per l’approvazione dei bilanci nazionali ma un
meccanismo di rafforzamento della sorveglianza dell’Unione sugli
Stati Membri in campo fiscale e macroeconomico attraverso la
discussione preventiva sulle politiche di bilancio.
Il mutato quadro delle regole UE ha determinato modifiche alla
normativa nazionale di contabilità oggi definita dalla Legge di
Contabilità (n. 196/2009) e successive modifiche (L. n. 39/2011).
3. Ma prima…
come funziona il Semestre Europeo?
Gennaio
Marzo
Aprile
Giugno
Luglio
Mesi
successivi
La Commissione Europea elabora l’analisi annuale
della crescita in cui formula proposte strategiche.
Il Consiglio Europeo indica gli obiettivi di politica
economica e le strategie di riforma sulla base di un
Rapporto predisposto dalla Commissione.
Gli Stati Membri comunicano alla Commissione gli
obiettivi e le azioni che intendono adottare con
l’aggiornamento dei Programmi di Stabilità e di Riforma.
La Commissione elabora le raccomandazioni agli
Stati Membri, che passano al vaglio del Consiglio Ecofin
(Ministri delle Finanze) e del Consiglio Europeo (Capi di
Stato e di Governo) per l’approvazione definitiva.
Gli Stati Membri, sulla base delle raccomandazioni,
predispongono i bilanci e le misure di politica
economica.
4. La programmazione economica in Italia
Il ciclo di programmazione economica inizia con la presentazione
ad aprile del Documento di Economia e Finanza (DEF).
Il DEF − ex DPEF − è lo strumento triennale di programmazione
economica e finanziaria, articolato in tre aree:
1. Programma di Stabilità (PS): obiettivi di politica economica e
previsioni sugli aggregati macroeconomici e di finanza pubblica
differenziati anno per anno.
2. Analisi e tendenze della finanza pubblica: analisi del conto
economico e di cassa delle Amministrazioni pubbliche, articolati
per sottosettori.
3. Programma Nazionale di Riforma (PNR): stato di avanzamento
delle riforme avviate; fattori macroeconomici che incidono sulla
competitività; principali riforme da attuare; prevedibili effetti delle
riforme su crescita, competitività e occupazione.
5. A settembre il Governo presenta al Parlamento una
Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza
che contiene:
l’eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche
e di finanza pubblica per il triennio di riferimento ed eventuali
integrazioni conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio
Europeo;
l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici;
il contenuto del Patto di Stabilità interno, che vincola Regioni
ed Enti Locali al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica,
determinandone singolarmente gli obiettivi programmatici.
… l’aggiornamento
6. Entro il 15 ottobre il Governo presenta al Parlamento il Disegno
di Legge di Stabilità (ex finanziaria) e il Disegno di Legge di
Bilancio, che compongono la manovra di finanza pubblica su base
triennale.
La Legge di Stabilità contiene esclusivamente norme con effetti
finanziari nel triennio di riferimento.
Non può contenere:
norme di delega legislativa al Governo, di carattere
ordinamentale o organizzatorio, di natura localistica o microsettoriale.
La Legge di Bilancio riporta le spese e le entrate per l’anno
successivo a legislazione vigente.
La manovra di finanza pubblica
7. Iter della Legge di Stabilità
Parlamento
“bloccato”
Emendamenti
“limitati”
nel corso dell’iter parlamentare della Legge
di Stabilità, non possono essere iscritti
all’ordine del giorno delle Commissioni e
dell’Assemblea Disegni di Legge che
comportino variazioni di spese o di entrate,
né Disegni di Legge intesi a modificare la
legislazione vigente in materia di contabilità
generale dello Stato.
non sono ammissibili emendamenti che
introducono disposizioni prive di effetti
finanziari; norme di delega, di carattere
ordinamentale, di natura localistica o
microsettoriale;modifiche alle norme di
contabilità generale dello Stato.
8. Il Governo scrive ma l’Europa…
A partire dal Ciclo di Bilancio 2014 si applicano i Regolamenti
UE del pacchetto Two Pack, che riducono ulteriormente il
margine di discrezionalità degli Stati Membri nelle scelte di
politica fiscale.
In concreto:
i progetti di bilancio sono soggetti al vaglio preventivo
della Commissione Europea;
la Commissione esprime un parere e può chiedere allo
Stato Membro di modificare il bilancio se non lo trova
compatibile con i parametri del Patto di Stabilità;
il prossimo ddl di Stabilità sarà quindi esaminato in
parallelo a due livelli: dal Parlamento italiano e dalla
Commissione Europea.
9. Approvazione della Legge di Stabilità
Con l’approvazione della Legge di Stabilità è approvata anche la
nota di aggiornamento del Bilancio, che tiene conto delle variazioni
degli aggregati finanziari introdotte dalla Legge di Stabilità.
Termine perentorio di approvazione
Il Parlamento ha tempo di esaminarla ed emendarla fino al 31
dicembre. Oltre tale scadenza si determina…
l’esercizio provvisorio:
il Parlamento autorizza il Governo ad applicare il progetto di
bilancio non ancora approvato, cioè a riscuotere le entrate e a
pagare le spese secondo quanto previsto (per una durata massima
di quattro mesi).
10. Le Istituzioni dell’Eurozona hanno reagito alle tensioni sui
debiti sovrani imponendo un’ulteriore riduzione dei margini di
discrezionalità della politica fiscale degli Stati Membri.
L’Italia approva la riforma dell’articolo 81 della Costituzione: il
principio del cd. obbligo del pareggio di bilancio strutturale, ovvero
dell’equilibrio strutturale (corretto per il ciclo economico)
tra entrate e spese, è inserito in Costituzione.
Cosa comporta?
Dal 2014, il deficit corretto per tenere conto degli effetti del ciclo
economico dovrà tendere a zero. L’indebitamento strutturale sarà
consentito solo in caso di eventi eccezionali, previa autorizzazione
delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.
Mani legate (dall’UE)
con l’introduzione del pareggio di bilancio
11. È inoltre previsto un controllo a posteriori delle politiche di bilancio
che si attua attraverso la vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici.
Principale strumento:
procedura per Deficit Eccessivo (che si determina nel caso in cui il
rapporto deficit pubblico-PIL sia superiore al 3%).
La valutazione spetta alla Commissione Europea da cui deriva poi
la decisione del Consiglio Europeo se aprire una procedura per
disavanzo eccessivo.
Qualora il Consiglio decida di procedere, invia raccomandazioni allo
Stato Membro che è tenuto a ridurre il deficit entro il tetto del
3% in un determinato periodo.
Il Consiglio può decidere di applicare sanzioni o ammende e
invitare la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a riconsiderare
la sua politica di prestiti verso lo Stato Membro in questione.
Il braccio correttivo dell’UE