1. Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione
di energia rinnovabile tra conferenza dei servizi e
opposizioni locali: il caso dell’amministrazione comunale
dissenziente
Avv. Pasquale Silvestro
Tonucci & Partners – Padua
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2. Normativa di riferimento:
D.lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387
L’Art. 12 del D.lgs. 387/2003 (Direttiva 2001/77/CE)
contempla “LA” norma generale sul procedimento
amministrativo-autorizzatorio degli impianti di energia
rinnovabile.
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3. Art. 12 D.lgs. 387/2003
Principi generali inderogabili desumibili dall’art. 12:
Qualificazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere e delle infrastrutture
connesse come opere di pubblica utilità ed
indifferibili ed urgenti;
Soglie legali di applicabilità del procedimento
amministrativo di Autorizzazione Unica ovvero della
Denuncia di inizio attività;
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4. …continua “Principi Generali”
Art. 12 D.lgs. 387/2003
Individuazione dell’Autorità competente a rilasciare
l’autorizzazione unica;
Indicazione del Termine entro cui deve concludersi il
procedimento amministrativo;
Previsione a livello nazionale di una regola urbanistica
per la installazione di impianti di energia rinnovabile.
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5. Problematiche applicative
Casistica delle criticità interpretative connesse alla sua
applicazione spesso riconducibile:
-all’esercizio della potestà legislativa concorrente da
parte delle Regioni;
-alle “opposizioni” attivate a livello locale – Municipale.
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6. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
L’art. 12 dispone che gli impianti di energia FER sono
soggetti “ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione”.
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7. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
Il quarto comma dell’art. 12 dispone che
“l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni”.
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8. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
L’art. 12 disciplina lo svolgimento della Conferenza dei
Servizi richiamando l’applicazione delle norme della
Legge generale sul procedimento amministrativo n.
241/1990:
Questione: Quali sono le implicazioni a livello
procedimentale se il Comune non rilascia il proprio nulla
osta urbanistico favorevole in sede di Conferenza dei
servizi?
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9. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
L’Art. 12, comma 4 disciplina il dissenso prevedendo che
la decisione è rimessa alla Giunta regionale tranne che:
sia disciplinato in modo diverso a livello regionale;
l’amministrazione dissenziente sia una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, o del patrimonio storico-artistico.
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10. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
L’autorizzazione unica deve essere, dunque, rilasciata a
seguito dell’esito positivo della conferenza di servizi di
cui all’art. 14 e ss. della L. 241/90 ai sensi del quale il
dissenso del rappresentante della PA deve essere:
-manifestato nella conferenza di servizi;
-congruamente motivato;
-non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima…
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11. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
…e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Il combinato disposto dell’art.12 comma 4 del D.lgs.
387/2003 e dell’art. 14 quater, comma 1, della L. 241/90
pone l’obbligo per la PA dissenziente di esprimere la
propria opposizione con un atto “costruttivo” motivato
che deve “recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.
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12. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
Conclusioni:
- Il dissenso manifestato dal Comune in sede di
conferenza di servizi non può essere orientato ad una
opposizione al progetto senza che vengano indicate le
modifiche progettuali ritenute idonee ai fini dell’assenso;
- La Regione (o la Provincia delegata) deve limitarsi a
verificare il corretto svolgimento della conferenza di
servizi e a prendere atto della formazione di una volontà
maggioritaria favorevole all’intervento;
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13. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
Conclusioni:
-Il parere negativo opposto da un Comune svolge la
funzione di mera rappresentazione degli intereressi
afferenti a tale Ente ed è rimesso alla valutazione
discrezionale della Regione;
-La Regione (o la Provincia delegata) rimane libera di
recepire o meno quanto evidenziato dal Comune nella
formulazione del proprio atto di autorizzazione unica.
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14. Il caso dell’Amministrazione
Comunale dissenziente
Conclusioni:
Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere
di veto che non è previsto né dalla disciplina della
Conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L.
241/90, né dall’art. 12 del D.lgs. n.387/03.
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A voi tutti il mio sincero ringraziamento per l’attenzione
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