1. N. 00846/2012 REG.RIC. Pagina 1 di 4
N. 00494/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00846/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2012, proposto da:
H3g S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli,
Francesca Mastroviti, Jacopo Recla, Alessandra Bazzani, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Mastroviti in
Torino, via Schina, 15;
contro
Comune di Villareggia, Regione Piemonte;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 1887 del 27.6.2012, avente ad oggetto
"conclusione del procedimento con diniego dell'autorizzazione",
mediante la quale il Comune di Villareggia ha rigettato l'istanza
presentata dalla ricorrente per l'installazione di una stazione radio
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2012/201... 21/09/2012
2. N. 00846/2012 REG.RIC. Pagina 2 di 4
base per la telefonia mobile in Villareggia;
della Delibera di C.C. n. 2 del 1.2.2012 di approvazione della VI
variante parziale del PRGC;
di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque
connessi,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 il
dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso cautelare meriti positivo apprezzamento in
ragione del silenzio - assenso formatosi sull’istanza della parte
ricorrente ai sensi dell'art. 87, d.lg. n. 259 del 2003, rispetto al quale
residua unicamente la possibilità per la pubblica amministrazione di
adottare gli atti di ritiro di cui è menzione, per le ipotesi di silenzio-
assenso, al comma 3 dell'art. 20, l. 7 agosto 1990 n. 241 (il quale fa
espresso rinvio, in parte qua, alle pertinenti disposizioni di cui agli
artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge; cfr. Consiglio
Stato sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4941);
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2012/201... 21/09/2012
3. N. 00846/2012 REG.RIC. Pagina 3 di 4
considerato, inoltre, che il diniego impugnato appare corredato da
motivazione inadeguata a chiarire sia le specifiche ragioni tecniche
che renderebbero l’impianto incompatibile con l’esigenza di tutela
dell’ambiente, anche alla luce del parare positivo dell’A.R.P.A.; sia le
eventuali soluzioni tecniche alternative – sollecitate dalla richiedente
in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi – che
consentirebbero la realizzazione dell’impianto;
ritenuto che dall’esecuzione degli atti impugnati deriva un
pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione della natura
delle opere e degli interessi coinvolti;
ritenuto opportuno invitare l’amministrazione a riesaminare le sue
determinazioni tenendo conto delle considerazioni espresse in
premessa;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare non debbano
essere poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Prima)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’esecuzione degli atti impugnati con ordine
all’amministrazione resistente di riesaminare la materia alla luce dei
profili evidenziati in premessa, depositando entro 60 giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza - in quattro copie o formato
digitale, presso la segreteria della Sezione - nuovo provvedimento
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2012/201... 21/09/2012
4. N. 00846/2012 REG.RIC. Pagina 4 di 4
motivato.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del
7 marzo 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente
ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6
settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2012/201... 21/09/2012