Lezione 1 apprendistato realizzato a Senigallia da Cescot Ancona il 27 febbraio 2015.
Lezione 1 per corso Moodle da effettuarsi on-line. Al termine verranno presentate le domande di verifica sui contenuti del corso
2. Le novità del Testo Unico
D.Lgs. 167/2011 – Art. 4
Comma 2: i contenuti e le modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze Tecnico-
Professionali (formazione professionalizzante) sono
stabiliti da accordi interconfederali o dai singoli CCNL.
Comma 3: la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere è svolta sotto la responsabilità dell’azienda (e a
sue spese).
Per le aziende che svolgono la propria attività in cicli
stagionali, i singoli CCNL possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento.
3. CONFRONTO CON VECCHIO APP.
D. Lgs. 276/2003: applicato a contratti stipulati fino al 25 aprile
2012 – 120 ore di formazione annue, (formazione di base,
trasversale, professionalizzante) con finanziamento da parte
della Regione e gestiti dalle Province.
D. Lgs. 167/2011 e integrazioni: applicato a contratti stipulati a
partire dal 26 aprile 2012
Formazione di base e trasversale: massimo 120 ore in tre anni,
finanziata dalla Regione, attraverso le Province.
Formazione Professionalizzante: modalità e durata definita dal
CCNL di riferimento o da accordi confederali, durata massima
3 anni, 5 per figure artigianato stabilite da appositi CCNL. A
carico dell’azienda, possibilità on-the-job.
4. Lo svolgimento della formazione e la
certificazione delle competenze
ML- Circolare n. 35 29 Agosto 2013: dal 1° ottobre: 2013 l’elaborazione del Piano
Formativo Individuale (PFI) è obbligatoria limitatamente alla “formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche” – e quindi alla
formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva – e che lo stesso Piano Formativo costituisce
il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in
capo al datore di lavoro.
ML – Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013: “Ai fini delle verifiche in questione il personale
ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione
formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano
formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la
formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri
soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione”.
TU, art. 6 comma 2: “Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento
sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza,
attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso
della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della
formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.”
5. Dal 1 Ottobre 2013 è entrato in vigore
modifiche introdotte con Legge 99/2013
La nuova norma dispone che la registrazione della formazione e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in
un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto
formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005”
6. Inadempimento obblighi formativi:
Articolo 7 TU
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro
e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di
cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul
contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un
inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
adotterà un provvedimento di disposizione assegnando un
congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
7. La responsabilità per la formazione
trasversale in base alla circolare 5/2013
laddove la Regione decida di rendere facoltativa tale
formazione, in assenza della configurabilità di un vero e
proprio obbligo, in caso di mancata formazione non è
possibile l’adozione di un provvedimento di carattere
sanzionatorio e quindi della disposizione;
laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di
rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la
formazione trasversale, nelle more dell’intervento della
Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente
“ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto
dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale
ispettivo.
8. Inadempimento obblighi formativi
Dal 1° ottobre il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente
prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, (previste per la sola
formazione professionalizzante) adottando eventuali provvedimenti dispositivi o
sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013,
esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.
9.
10. Formazione on-the-job, in affiancamento e
accompagnamento
La formazione on-the-job è possibile solo se prevista dal
CCNL di riferimento o da accordi interconfederali o
nazionali.
Attualmente è prevista negli accordi nazionali dei principali
settori principali settori economici
11. APPRENDISTATO OK!
Con Apprendistato OK all’azienda vengono forniti gli
strumenti necessari e l’assistenza per adempiere
correttamente all’obbligo formativo previsto dal Testo Unico
realizzando la formazione in modalità on-the-job:
per settori Turismo e Commercio Confesercenti: parere di conformità sul
contratto di apprendistato rilasciato dall’Ente Bilaterale Territoriale Marche
per le aziende del terziario;
servizio di redazione del Piano Formativo Individuale, con i contenuti
formativi sulla base delle esigenze della singola azienda, in base al contratto,
alla qualifica e al titolo di studio dell’apprendista;
Libretto Formativo con registro didattico delle attività formative;
certificazione e/o dichiarazione delle competenze acquisite durante il
percorso di apprendistato all’interno di modello avente i requisiti minimi del
Libretto Formativo del Cittadino.
assistenza Tecnica nella realizzazione della formazione e revisione periodica
del Piano Formativo Individuale.
12. A TUTELA DELL’IMPRESA…
La documentazione fornita verrà visionata e firmata sia dal
rappresentante legale che dall’apprendista, al fine di evitare
ogni possibile contestazione
I piani formativi saranno redatti con i contenuti trasferibili
direttamente dal tutor o da altra persona con qualifica
appropriata
La documentazione per registrare l’avvenuta formazione
rispetta tutti i requisiti del TU 167/2011 ed è di facile utilizzo
per l’azienda
L’azienda non dovrà rinunciare all’attività lavorativa
dell’apprendista per le ore professionalizzanti, che diventerà
invece strumento didattico, grazie all’affiancamento di
personale qualificato.
Le aziende in ritardo con la formazione potranno avviare un
percorso di recupero delle ore non svolte
13. …E DELL’APPRENDISTA
L’apprendista potrà veder riconosciuto il suo percorso
formativo su documenti in regola con le disposizioni
ministeriali.
L’apprendista potrà imparare il proprio mestiere in un
contesto realmente formativo qual è l’azienda.
14. LE FASI DEL SERVIZIO:
1) attivazione servizio, con prima visita in azienda
2) se nuovo contratto app. terziario, accesso a p.c. EBTM
3) se nuovo contratto, entro 30 gg PFI, oppure revisione vecchio PFI
4) consegna Libretto Formativo Individuale e Registro
5) Monitoraggio Mensile formazione svolta
6) a fine anno, monitoraggio e eventuale revisione PFI
7) avvio annualità successiva
8) al termine del periodo formativo, consegna della documentazione
per certificare l’esito dell’avvenuta formazione e l’eventuale
raggiungimento della qualifica prevista con il PFI.
Contestualmente, per tutta la durata del contratto di servizio,
monitoraggio evoluzione normativa e disposizioni su
formazione di base e trasversale
15. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è attivo per tutta la Regione, ed è richiedibile
contattando le sedi di Ancona (071/64753), Pesaro
(0721/21421) e Macerata (0733/291344)
Oppure inviando una mail a cescotancona@gmail.com
www.cescotancona.it