1. La somministrazione dell’ossigeno
Considerazioni mediche e legali
L’ossigeno medicale è un farmaco di libera vendita, dietro presentazione di ricetta me-
dica, normalmente acquistabile attraverso le farmacie. Attualmente è ancora possibile
possedere bombole proprie, purché adeguatamente identificate mediante un collari-
no di acciaio con inciso il codice fiscale del proprietario. Tuttavia a breve verrà applicata
anche in Italia una norma europea che stabilisce che la responsabilità del produttore
di un farmaco si estende anche alla confezione; questo significa che, presentando ri-
cetta medica, sarà possibile acquistare ossigeno medicale e che questo sarà fornito in
un contenitore (bombola) controllato e di proprietà del produttore, che dovrà essere
restituito una volta esaurito, per essere sostituito da uno pieno.
Il trasporto di bombole di ossigeno medicale è regolato dalle norme relative al traspor-
to di gas compressi.
In particolare, per le dimensioni e le quantità che possono interessare un subacqueo, le
bombole di contenuto inferiore ad 1 metro cubo di gas compresso sono liberamente
trasportabili.
La somministrazione di ossigeno medicale è regolata dalla legge sulla prescrizione dei
farmaci che richiedono ricetta medica, per quanto riguarda la vendita, ma non è un far-
maco la cui somministrazione è limitata al medico o a personale sanitario qualificato.
Chiunque, in teoria, potrebbe somministrare ossigeno in caso di necessità.
La somministrazione di ossigeno come primo soccorso in caso di incidenti da decom-
pressione è lo standard di intervento previsto dalle procedure nazionali ed internazio-
nali e raccomandato dalle principali organizzazioni mediche internazionali, oltre che
a livello della UE.
In Italia, in particolare, diverse ordinanze delle Capitanerie di Porto, ed ora una norma
a carattere nazionale, impongono la presenza di ossigeno a bordo delle imbarcazioni
dei diving centers, menzionando, ma solo nel caso di attività svolte professionalmente
a favore di terzi, anche la necessità di una qualificazione specifica.
Dal punto di vista strettamente giuridico, il livello di responsabilità aumenta con l’au-
mento della competenza. Ciò significa che un individuo non particolarmente, o spe-
cificamente, addestrato non potrebbe essere considerato responsabile di omissione
di soccorso per non aver prestato un soccorso con metodiche per le quali non è stato
addestrato. Al contrario, se un individuo è stato addestrato e certificato per particolari
tecniche di soccorso e non le mette in pratica, si potrebbe configurare la situazione di
omissione di soccorso.
Per esempio, se un corso “Rescue Diver” tratta della somministrazione di ossigeno e
delle sue modalità, un Rescue Diver che non somministrasse ossigeno potrebbe esse-
re considerato responsabile di non aver fatto tutto quello che era in grado di fare per
soccorrere un infortunato.
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2. Somministrazione di ossigeno in emergenza
e responsabilità del soccorritore
La questione va affrontata tenendo presente il concetto di interventi «di
emergenza».
Il problema non si pone, in pratica, laddove all’intervento somministra-
tivo di ossigeno normobarico non consegua un danno alla vittima, che
sia dovuto all’intervento stesso e il cui rischio non sia giustificato da una
«emergenza».
Considerando l’ipotesi, invero improbabile, in cui l’intervento sommini-
strativo detto produca una conseguenza dannosa di per sé, indipenden-
temente od oltre il danno che sia diretta conseguenza dell’incidente subacqueo, oc-
corre, appunto, esaminare se l’intervento sia stato effettuato o meno in una situazione
di emergenza.
Interventi diagnostici e curativi, con somministrazione di qualsiasi sostanza diretta a
tali fini, sono riservati, come regola generale, al personale professionalmente auto-
rizzato a farlo, ma in caso di incidenti che determinino situazioni di emergenza e in
assenza di personale (medico o paramedico) autorizzato, la primaria finalità di salvare
la vita o evitare alla vittima gravi e magari irreparabili danni alla salute può giustificare,
dato il rischio nel ritardo, interventi da parte di chiunque sia presente, soprattutto se
effettuati con competenza e capacità, indipendentemente dalla qualificazione profes-
sionale e in particolare se non si utilizzino farmaci.
Perciò, fermi i principi generali di cui sopra, occorre distinguere tra casi in cui sia ravvi-
sabile una emergenza (situazione che deve essere valutata al momento e che potreb-
be poi essere discussa ai fini del suo accertamento in caso di controversie, qualora si
verificassero danni a causa dell’intervento) e casi in cui l’emergenza non sia ravvisabile.
Nei primi, l’intervento può considerarsi giustificato, nei secondi, qualora l’intervento
procuri pregiudizi alla vittima e venga accertato che esso non era necessario, o che si
poteva comunque attendere un intervento professionale, potrebbe sorgere una re-
sponsabilità.
Comunque la responsabilità, anche nel caso detto, non potrebbe sorgere per il solo
fatto della somministrazione in sé, ma solo ove sia dimostrato che a causa di tale som-
ministrazione sia conseguito un danno.
Fermi questi principi generali, è da ritenere, in via pratica, che la somministrazione
di ossigeno normobarico in caso di incidente subacqueo non esponga
l’operatore, chiunque esso sia, a particolari rischi, neanche per sommini-
strazione a flusso continuo, ammesso che lo si sappia fare e a meno che
la somministrazione avvenga con modalità tali da causare un danno alla
vittima, più grave del rischio embolico cui essa è esposta per l’incidente.
In altre parole: non vi sono problemi in caso la somministrazione di os-
sigeno non arrechi danni alla vittima (cosa improbabile soprattutto se
l’operatore sa come fare) e se si agisce in condizioni di emergenza. Nel
quel caso, anche nell’improbabile caso di danni conseguenti alla sommi-
nistrazione, andrà indagato se l’intervento, per quanto abbia procurato
un danno, ne ha comunque evitato uno più grave (indagine questa che,
obiettivamente, potrebbe essere difficoltosa).
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3. Somministrazione di ossigeno e implicazioni legali:
il parere dell’esperto
Legalmente ogni paziente cosciente deve esprimere il proprio consenso alla sommini-
strazione dell’ossigeno. Solo se è incosciente il consenso è presunto.
In simili casi è molto utile avere dei testimoni, a meno che non si possa far firmare
una breve dichiarazione all’infortunato, se ne è in grado, informandolo, in caso abbia
rifiutato l’ossigeno, anche dei rischi che può correre a seguito della mancata sommi-
nistrazione.
Ciò evita ogni addebito all’iscritto che non sia responsabile dell’incidente per quanto
riguarda eventuali contestazioni relative all’omissione della somministrazione di ossi-
geno, ormai generalmente riconosciuta efficace per il primo soccorso in caso di PDD.
Se invece l’evento è comunque imputabile all’iscritto per altre ragioni, in caso di con-
troversia giudiziale civile tale circostanza sarà rilevante per l’applicazione dell’art. 1227
del codice civile italiano che prevede che “se il fatto colposo del creditore
ha concorso a determinare il danno, il risarcimento è diminuito secondo
la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivare.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Tutto quindi sarà deciso da una perizia tecnica d’ufficio disposta dal giu-
dice nella quale il perito dovrà specificare quali danni sarebbero stati
evitati dalla somministrazione dell’ossigeno (ed alla fine l’esito dipende-
rà dalle conclusioni che il giudice trarrà dalla perizia).
In caso di procedimento penale (e salvo quanto sopra per le eventuali
azioni civili di risarcimento esercitate in sede penale) tutto dipenderà da
una consulenza tecnica d’ufficio incentrata sul fatto se la mancata som-
ministrazione di ossigeno dipendente dal rifiuto dell’infortunato abbia o
meno interrotto, secondo ciò che comunemente accade per incidenti di
quel tipo, la serie causale che ha portato alle lesioni non avendo rilevan-
za l’eventuale comportamento colposo della vittima che non sia idoneo
ad interrompere il nesso di causalità.”
Prof. Avv. Massimo Eroli
DAN Europe Legal Advisor
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4. Il ruolo del DAN
DAN è l’organo riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana come l’ente esperto di riferi-
mento in materia di primo soccorso subacqueo, inclusa la somministrazione di primo
soccorso con ossigeno. La CRI, come anche altri enti, fra cui il Corpo dei Vigili de Fuoco,
ha adottato il corso di primo soccorso con ossigeno DAN per l’addestramento dei pro-
pri volontari.
DAN è parte, inoltre, di organismi internazionali di medicina iperbarica,
operativi a livello EU, come lo European Diving Technlogy Committee e
lo European Committee for Hyperbaric Medicine e partecipa all’azione di
IRC ed ERC ( International e European Resuscitation Councils).
Tutti questi organismi hanno stabilito l’importanza e la necessita dell’im-
mediato uso di ossigeno nel primo soccorso di emergenza di situazioni
di pre-annegamento e di sospetto di patologia da decompressione.
Utili indicazioni sull’argomento sono emerse negli ultimi anni da due im-
portanti eventi
- la Conferenza Europea di Consenso sulla Medicina Iperbarica, (1st
“European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine”), Lille, 19 - 21
settembre 1994
- la Conferenza Europea di Consenso sul trattamento della Patologia Da
Decompressione nell’Immersione Ricreativa, (2nd “European Consensus
Conference on Hyperbaric Medicine” ) 9 - 11 Maggio 1996.
DAN Europe ha partecipato come ente esperto ad entrambi gli eventi.
Domande & Risposte sull’argomento, pubblicate dall’Associazione
Didattiche Subacquee, ADISUB, di cui il DAN è membro:
1) Il regolamento di sicurezza sulla nautica da diporto è operativo, o trattandosi
di un decreto deve essere recepito in una legge, oppure deve essere ufficializ-
zato con ordinanze delle Capitanerie di Porto?
Il regolamento di sicurezza è esecutivo dalla fine del mese di dicembre 2008, in quan-
to è un Decreto Ministeriale emanato in base ad una delega contenuta in una legge
dello Stato. Non ha bisogno né di essere recepito con una legge o con ordinanze delle
Capitanerie di Porto, è in vigore da diversi mesi vigore quindi deve essere rispettato.
2) Il regolamento di sicurezza si applica anche nel caso di immersioni dei privati?
Le disposizioni relative alle dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni destinate ad ope-
rare come unità appoggio alle immersioni non si applicano ai privati. Infatti le nor-
me contenute nell’art. 90 si riferiscono alle imbarcazioni dei centri di immersione ed
addestramento e sono state emanate in applicazione degli articoli 2 e 27 del codice
sulla nautica da diporto, che non si riferiscono ai privati. Invece le disposizioni conte-
nute nell’art. 91 relative ai dispositivi di segnalazione riguardano sia i subacquei, che
devono utilizzare questi dispositivi, che i conducenti delle imbarcazioni, che devono
conoscerli per evitare incidenti.
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5. 3) Il regolamento di sicurezza annulla le ordinanze relative alle attività subac-
quee emesse in precedenza dalle varie Capitanerie di Porto?
Assolutamente no, il regolamento di sicurezza sulla nautica da diporto detta norme
in merito alle dotazioni aggiuntive che devono essere disponibili sulle imbarcazioni
(unità immatricolate) appoggio dei sub, mentre le ordinanze delle Capitanerie di Por-
to regolamentano le attività di immersione in generale, chiedendo ad esempio l’invio
del fax con i nominativi dei sub 24 o 48 ore prima, l’iscrizione dei diving presso la Ca-
pitaneria e così via. Inoltre per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza le ordinanze
in vigore non si discostano molto dalle disposizioni contenute nel regolamento di
sicurezza, quindi non sono in contrasto con le norme in vigore. Non dimentichiamo
poi che la regolamentazione dell’utilizzo dei natanti (unità non immatricolate) rimane
competenza esclusiva delle Capitanerie di Porto. Comunque le risposte ai quesiti posti
da ADISUB sono state inviate a tutti i comandi periferici delle Capitanerie, quindi se è
in vigore qualche ordinanza difforme verrà sicuramente adeguata.
4) La cassetta di pronto soccorso o l’unità ossigeno deve essere obbligatoriamen-
te controllata e vidimata dalla locale Capitaneria di Porto?
Questo controllo non è previsto nel regolamento di sicurezza.
5) Durante l’immersione è obbligatoria sul mezzo nautico la presenza di una
persona a bordo?
Il regolamento di sicurezza non lo richiede, alcune ordinanze delle Capitanerie di Por-
to si. Poiché le Capitanerie possono dettare ulteriori disposizioni dovute ad esigenze
di carattere locale, se da qualche parte c’è questa prescrizione va rispettata.
6) La persona abilitata al primo soccorso subacqueo deve essere per forza un
subacqueo? Chi può addestrarla?
La dizione “primo soccorso subacqueo” non significa che l’addetto deve essere un
subacqueo (rescue diver), ma che deve aver frequentato un corso di primo soccorso
comprendente anche la gestione dei possibili incidenti da immersione. Quindi può
anche essere un accompagnatore non subacqueo. L’addestramento può essere ef-
fettuato da qualsiasi organizzazione didattica oppure ente abilitato a tenere corsi di
primo soccorso, l’importante è che il programma del corso sia completo, comprenda
cioè anche il primo soccorso negli incidenti subacquei, in particolare la somministra-
zione di ossigeno, che è uno dei principali interventi di primo soccorso negli incidenti
da immersione.
7) Il regolamento di sicurezza prevede che l’unità ossigeno deve avere caratteri-
stiche conformi alla norma EN 14467. Che significa?
La norma EN 14467, approvata anche come ISO 24803, è la norma di qualità per forni-
tori di servizi subacquei ricreativi (diving e scuole). Fra le varie prescrizioni, richiede la
disponibilità nella struttura di una unità ossigeno che consenta al minimo la sommi-
nistrazione di 15 litri al minuto per 20 minuti, cioè una disponibilità di 300 litri di gas.
Calcolando una pressione di carica della bombola di 200 Bar, la capacità della stessa
bombola deve essere al minimo 1 litro e mezzo (1,5 x 200 = 300). Attenzione: questo
è il minimo richiesto, quindi non solo bombole di capacità superiore possono essere
utilizzate, ma è auspicabile che vengano utilizzate, in quanto la scorta di ossigeno
contenuta in una bombola da 1 litro e mezzo è veramente irrisoria.
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