2. Ci occupiamo in dettaglio della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare nella
dichiarazione dei redditi 2013, accennando all’evoluzione della disciplina fiscale di tali versamenti e
fornendo un esempio pratico di compilazione del modello 730/2013.
La Previdenza complementare nasce con il D.Lgs. 124/1993 il quale fissa le regole per la costituzione dei
fondi pensione complementari; in precedenza vi era solo l’art. 2117 c.c. che tutelava i fondi speciali per la
previdenza ed assistenza costituiti internamente dall’impresa con o senza contribuzione dei lavoratori.
Successivamente la L.335/1995, oltre a riformare il sistema pensionistico obbligatorio trasformandolo da
sistema di tipo retributivo in quello contributivo, modifica molte regole che disciplinavano la previdenza
complementare sotto il regime del D.Lgs. 124/1993.
È con il D.Lgs. 47/2000 che si effettua una più vasta riforma organica della disciplina tributaria della
previdenza complementare, introducendo forme individuali di previdenza e riformando il regime fiscale
delle assicurazioni sulla vita.
L’ultimo D.Lgs. 252/2005, insieme alla riforma delle pensioni del sistema pubblico, modifica anche il
regime della previdenza complementare con la finalità di aumentarne l’appetibilità e le fonti di
finanziamento. *…+
http://www.fisco7.it/2013/04/modello-730-novita-e-istruzioni-per-la-deducibilita-della-previdenza-complementare/
3. Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono detrarre le spese sanitarie
sostenute per l’acquisto di medicinali e di farmaci. Ma come districarsi nella miriade di scontrini fiscali
che arrivano nei nostri studi? Quali si possono detrarre e quali no?
Chiariamo allora quali sono le modalità per detrarre le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi e
come devono essere compilati i quadri in questione.
Le spese, se sostenute nell’interesse proprio o dei propri familiari a carico trovano la loro collocazione nel
quadro E del modello 730/2013 o nel quadro RP del modello UNICOPF/2013 e danno diritto ad una
detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno di imposta
dedotta la franchigia di euro 129,11.
Per poter detrarre la spesa nel modello 730 o nel modello Unico, è necessario conservare il relativo
scontrino fiscale parlante o la fattura recante il codice alfanumerico AIC (che identifica in modo univoco
ogni confezione farmaceutica). *…+
http://www.fisco7.it/2013/05/detrazioni-parafarmaco-si-o-parafarmaco-no/
4. Commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro e tributaristi, in possesso di
certificato Entratel in corso di validità e funzionalmente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
sono stati “abilitati” dall’INPS a rilasciare il modello CUD ai pensionati. Ecco, in sintesi, cosa comporta
questa novità.
Con la nota n. 4909 del 21 marzo scorso, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha precisato infatti
che sono autorizzati al rilascio del CUD ai pensionati anche i soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, del
DPR 322/1998 in possesso di certificato Entratel.
I commercialisti quindi potranno rilasciare il modello CUD solo dietro esplicita richiesta del cliente che
abbia loro rilasciato uno specifico mandato, che dovrà essere conservato dal professionista insieme ad
una copia del documento di identità da esibire in caso di controlli da parte dell’INPS.
All’atto della richiesta della procedura, il soggetto incaricato dovrà asserire il possesso della delega ed il
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 (legge sulla privacy), con specifico riguardo al
trattamento e alla divulgazione dei dati personali. *…+
http://www.fisco7.it/2013/04/cud-inps-anche-a-commercialisti-e-patronati/
5. Chi sostiene spese relative all’istruzione propria o di un familiare a carico ha diritto a una detrazione Irpef
in sede di 730. Rispondiamo ai dubbi più frequenti e chiariamo quali spese sono ammesse in detrazione.
Danno diritto alla detrazione le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria
tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, nonché le spese sostenute per
la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea.
Le spese di istruzione universitaria comprendono anche i corsi tenuti presso i Conservatori di Musica e gli
Istituti Musicali pareggiati, i master di specializzazione post-lauream, le spese sostenute per la scuola di
specializzazione per l’insegnamento secondario e i costi delle iscrizioni ai corsi di dottorato di ricerca.
Il beneficio fiscale consiste in una detrazione del 19% delle spese sostenute. Per le università pubbliche
non sono previsti limiti di spesa, mentre il tetto entro cui calcolare lo sconto per i corsi universitari privati
è costituito dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani. *…+
http://www.fisco7.it/2013/04/detrazioni-su-spese-scolastiche-e-rette-per-la-frequenza-di-asili-nido/
6. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2013, ha precisato che i terreni incolti situati in zone di
collina e di montagna, essendo esenti dall’IMU, devono essere obbligatoriamente assoggettati a Irpef.
Se però alcuni contribuenti hanno versato ugualmente l’IMU, come andrà compilato il quadro A del
modello 730? La risposta attraverso un esempio pratico.
Preliminarmente, è necessario ricordare che la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che
“tutti gli immobili” dovevano essere assoggettati a IMU e, quindi, anche i terreni incolti. In merito, il
testo dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, stabilisce che il presupposto impositivo
dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa.
In altri termini, secondo questa accezione, devono essere assoggettati all’IMU anche i terreni incolti.
In un primo momento, anche per i terreni montani “incolti” l’Ifel (l’Istituto per la Finanza e le Economie
Locali, nonché braccio destro dei Comuni italiani) aveva precisato che tali immobili erano soggetti a
IMU. Detto Istituto, infatti, con una nota del 3 gennaio, aveva precisato che l’esenzione dall’imposta
spetta solo ai terreni “agricoli”, cioè quelli adibiti ad una delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). *…+
http://www.fisco7.it/2013/04/quadro-a-del-modello-730-imu-sui-terreni-incolti-in-comuni-montani/
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