1. Nuovo regolamento di prevenzione
incendi D.P.R. 1-8-2011 n°151
Gazzetta Ufficiale n° 218 del 22 settembre 2011
Per. Ind. Bertelli Sebastiano
2. Finalità e primi indirizzi applicativi
Il provvedimento reca il nuovo regolamento di semplificazione
della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi ed
è stato adottato alla luce delle novità introdotte dalla
normativa che ha introdotto la S.C.I.A. (segnalazione
certificata di inizio attività.
La Circolare n°4865 del 5/10/2011 ha richiamato la necessità
dei primi indirizzi applicativi, emanati con la Lettera
Circolare M.I. Prot. 0013061 del 06/10/2011.
Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e
disciplina - per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative - la verifica delle condizioni di sicurezza
antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il DPR 151/11 si applica a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
nell'Allegato I del regolamento stesso.
3. Le nuove attività individuate dal D. 151/2011
Le attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R.
151/2011 si suddividono in tre tipologie in
relazione al rischio connesso all'attività, alla
presenza di specifiche regole tecniche e
alle esigenze di tutela della pubblica
incolumità; l'ordine alfabetico è correlato
all'aumento del rischio.
A B C
basso medio elevato
5. Approfondiamo le singole procedure....
ATTIVITA’ IN CATEGORIA A:
-presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività
mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1) – modello PIN 2-2011 comprensiva di asseverazione del tecnico modello PIN 2,1-
2011 e certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini della prevenzione incendi.
Alla SCIA devono essere allegati chiaramente relazione tecnica ed elaborati tecnici redatti da Tecnico abilitato.
-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della
completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);
ATTENZIONE: NON C'E' ESPRESSIONE DEL PARERE (FAVOREVOLE/CONTRARIO)
-effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti
anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2); ad oggi sono previsti come obiettivo fino al 31/12/2011 il 2% delle
attività presentate entro il 31/12/2011. All'inizio di ogni anno dalla Direzione Nazionale verranno dati indirizzi sul numero di
sopralluoghi e le tipologie dimattività.
-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del
verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);
-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta
attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2);
-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :
ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
6. Casi particolari
Per i serbatoi di GPL fino a 5 m3 fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo
2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (SCIA), presentata per la messa in esercizio dei
depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I (quindi altre attività soggette al D. 151/2011),
sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del
22 gennaio 2008, n.37;
b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente
regolamento;
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo
professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che
procede all'installazione del deposito.
In pratica rimane ad oggi valida la documentazione di cui al D. 214/2006 (pur essendo quest'ultimo
abrogato).
Se però l'attività è individuata nell'allegato I al D. 151/2011 è necessario procedere in base alla
classificazione dell'attività servita (A-B-C) come indicato nelle successive slide.
RINNOVO: Ogni 5 anni deve essere redatta dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile
aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
7. ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:
ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al
Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei
progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art.
3, comma 3);
C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante
la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta
istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);
effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche
con il metodo a campione (art. 4, comma 2);-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a
richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);-in caso di esito negativo del
sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni
(art. 4, comma 2);
-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :
ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
VIENE RILASCIATA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A”
8. ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:
ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per
l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-
ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3);
C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante
la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta
istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);
effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi (art. 4,
comma 3);-RILASCIO C.P.I. in caso di esito positivo del sopralluogo , entro 15 giorni dalla data di effettuazione del controllo
(art. 4, comma 3);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta
attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 3);
-ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :
ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
COINCIDE CON LE ATTIVITA' COINCIDE CON LE ATTIVITA'
DI CATEGORIA “A-B” DI CATEGORIA “B”
9. Quando ci sono più attività...
Per le procedure che riguardano più attività (A + B + C), in fase di valutazione del progetto le
attività di tipologia A non dovranno essere indicate nel progetto da approvare, ma solo
nella documentazione tecnica, indicando le eventuali interferenze con le altre attività
presenti.
Non dovrà essere pagato il corrispettivo previsto dalle tariffe per tali attività (tipologia A) in
fase di valutazione, ma dovrà essere pagato il corrispettivo anche per tali attività in fase
di presentazione della SCIA dopo il parere approvato e dovrà essere allegata la
documentazione riguardante anche tali attività.
La SCIA
La SCIA, presentata direttamente o tramite SUAP è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività AI
SOLI FINI ANTINCENDIO.
Il C.P.I. (ove previsto)
Il C.P.I. assume valenza di: attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Analogamente al verbale di visita tecnica (per i sopralluoghi a campione o in caso
comunque di sopralluogo) non è più un provvedimento finale di un procedimento
amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo e non ha validità temporale.
10. Le principali novità in merito ai procedimenti
Procedimenti volontari (solo per attività B e C)
NOF (Nulla Osta di Fattibilità). Per particolari complessità nella realizzazione dell'opera, può
essere richiesto un parere preventivo rilasciato per 1 o più aspetti rilevanti per la
prevenzione incendi.Può essere presentato un progetto di fattibilità (mod. PIN 1bis-2011)
indicando l'aspetto o gli aspetti di prevenzione incendi in merito ai quali si chiede il Nulla
Osta di Fattibilità.
Verifiche in Corso D'Opera Si possono chiedere al Comando per opere complesse, visite
del personale VVF durante l'esecuzione dell'opera per aspetti rilevanti di prevenzione
incendi (mod. PIN 2bis-2011).
Se richiesti (in quanto volontari) tali procedimenti DEVONO comunque essere conclusi in una
tempistica di 30 gg.).
Gli importi per le tariffe nel transitorio saranno sempre di 44,00 €/h per le valutazioni in fase
progettuale e 48,00 €/h per i sopralluoghi. L'impegno orario è indicato nella tabella
allegata alla Circolare del 6/10/2011 prot. 0013061.
Altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di presentare una SCIA in caso di modifiche
ad una attività (di tipo B o C, in quanto per le A è sempre consentito) quando non ci sia
un aggravio di rischio. NON VIENE FATTO PERTANTO UN NUOVO SOPRALLUOGO
SE NON A CAMPIONE.
Per le deroghe il procedimento rimane sostanzialmente invariato. Il modello è il PIN4-2011.
11. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)
Attività non più soggette ai controlli
Nel caso sia stata avviata una procedura per attività ad oggi non più soggette, il Comando
comunicherà ai Titolari che l'attività non risulta più soggetta. Nel caso non siano stati ancora
rilasciati pareri non ne verranno rilasciati; verrà solo ricordato l'obbligo del rispetto dei criteri
generali di prevenzione incendi.
Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del
37/98 e il Comando non l'abbia ancora rilasciato
Il parere verrà comunque rilasciato e avrà validità di VALUTAZIONE DEL PROGETTO. Dovrà
essere concluso con la SCIA. Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività
soggette.
Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del
37/98 e il Comando l'abbia rilasciato ma le opere non siano ancora terminate.
Presentazione della SCIA (nella quale verrà indicato il progetto approvato). Il personale del
Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.
Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI e la DIA.
La DIA assume validità di SCIA; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività
soggette.
Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI ma non la
DIA.
Il Comando comunicherà alle attività della possibilità di avvalersi della SCIA in un tempo massimo
di 30 gg; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.
Attività in possesso di CPI con scadenza dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011
Dovrà essere presentata alla scadenza attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
(mod.PIN3-2011) con allegata asseverazione da parte di tecnico (mod. PIN3,1-2011) ove
presenti impianti di protezione attiva antincendio con esclusione degli estintori.
12. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)
Attività con scadenza C.P.I. “una tantum”
Le attività che avevano scadena “una tantum” (es.
ascensosi/montacarichi, civili abitazioni altezza > 24 m, ecc.) dovranno
presentare attestazione di rinnovo periodico entro:
6 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2017)
per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato prima
dell'1/1/1988
8 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2019)
per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato tra
l'1/1/1988 e il 31/12/1999
10 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011
(06/10/2021) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato
dall'1/1/2000 al 6/10/2011
13. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)
Attività esistenti prima non assoggettate al controllo di prevenzione
incendi ed ora individuate nell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011
Presentazione della procedura prevista in relazione alla
tipologia A, B, C entro 1 anno dall'entrata in vigore del
D.P.R. 151/2011 (06/10/2012)
14. Periodicità dei rinnovi
Ogni cinque anni, mediante invio al Comando da parte del titolare dell’attività della
richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata
tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di
sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia
contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma
1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3.1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico ove
sussistano mezzi di protezione attivita di prevenzione incendi ad eccezione dei
mezzi di estinzione mobili).
Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività
6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.
CASI PARTICOLARI
SERBATOI DI GPL FINO A 5 mc non a servizio di attività di cui all'All. 1.
La documentazione per il rinnovo di tali impianti deve essere costituita da:
dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta
fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
15. Sistema tariffario nel transitorio
Valutazione dei progetti: 44,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso
nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di
ciascuna attività (ad eccezione di quelle in cat. A in quanto non soggette a
valutazione progetto).
SCIA e controlli in corso d'opera: 48,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è
ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si
sommano le ore di ciascuna attività.
Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività
6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.
L'Attestazione di pagamento DEVE essere allegata alla procedura.
16. Documentazione da allegare ai modelli PIN
Fino all'uscita dei Decreti previsti dal D.P.R. 151/2011, la
documentazione da allegare ai modelli PIN rimane
quella di cui all'Allegato I al D.M. 4/5/1998 e s.m.i.
Per i serbatoi di gpl fino a 5 mc non a servizio
dell'Allegato 1 dovrà essere prodotta in fase di SCIA la
documentazione prevista dal D.P.R. 12/4/2006 n°214
ovvero:
- elaborato grafico in scala
- certificazione corretta installazione serbatoio gpl
- dichiarazione di conformità ai sensi del D. 37/2008
rilasciata dall'installatore.
17. La trasmissione telematica
Ove i SUAP abbiano attuato la trasmissione per via telematica, per le aziende è necessario
procedere alla trasmissione della documentazione di cui sopra a mezzo posta certificata
all'indirizzo indicato dal Comune. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e
marcati temporalmente (estensione .p7m)
Il Ministero dell'Interno per le pratiche destinate ai Vigili del Fuoco con Circolare del 21/03/2011 ha
specificato le tipologie dei file consentiti; sotto si riportanto quelle previste prima della firma
digitale:
- Il bollo deve essere assolto in modo virtuale (modello F23).
- Ove sia il Tecnico a trasmettere la documentazione, deve essere prodotta DELEGA
dalla persona intestataria della pratica (i modelli sono su Banca Dati Comunale).
18. Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (il nuovo elenco delle attività)