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Nuovo regolamento di prevenzione
  incendi D.P.R. 1-8-2011 n°151
            Gazzetta Ufficiale n° 218 del 22 settembre 2011




       Per. Ind. Bertelli Sebastiano
Finalità e primi indirizzi applicativi


 Il provvedimento reca il nuovo regolamento di semplificazione
    della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi ed
    è stato adottato alla luce delle novità introdotte dalla
    normativa che ha introdotto la S.C.I.A. (segnalazione
    certificata di inizio attività.
La Circolare n°4865 del 5/10/2011 ha richiamato la necessità
    dei primi indirizzi applicativi, emanati con la Lettera
    Circolare M.I. Prot. 0013061 del 06/10/2011.

   Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e
      disciplina - per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
      l'approvazione di deroghe a specifiche normative - la verifica delle condizioni di sicurezza
      antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il DPR 151/11 si applica a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate
      nell'Allegato I del regolamento stesso.
Le nuove attività individuate dal D. 151/2011



Le attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R.
  151/2011 si suddividono in tre tipologie in
  relazione al rischio connesso all'attività, alla
  presenza di specifiche regole tecniche e
  alle esigenze di tutela della pubblica
  incolumità; l'ordine alfabetico è correlato
  all'aumento del rischio.
 A                   B                       C
basso                    medio                   elevato
Schema delle nuove procedure in base alla tipologia dell'attività
Approfondiamo le singole procedure....
                                      ATTIVITA’ IN CATEGORIA A:
-presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività
mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1) – modello PIN 2-2011 comprensiva di asseverazione del tecnico modello PIN 2,1-
2011 e certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini della prevenzione incendi.
     Alla SCIA devono essere allegati chiaramente relazione tecnica ed elaborati tecnici redatti da Tecnico abilitato.


-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della
completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);
                ATTENZIONE: NON C'E' ESPRESSIONE DEL PARERE (FAVOREVOLE/CONTRARIO)

-effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti
anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2); ad oggi sono previsti come obiettivo fino al 31/12/2011 il 2% delle
attività presentate entro il 31/12/2011. All'inizio di ogni anno dalla Direzione Nazionale verranno dati indirizzi sul numero di
sopralluoghi e le tipologie dimattività.

-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del
verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);

-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia
possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta
attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2);

                                         -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :
ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
      NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Casi particolari




Per i serbatoi di GPL fino a 5 m3 fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo
          2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (SCIA), presentata per la messa in esercizio dei
           depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a
  5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I (quindi altre attività soggette al D. 151/2011),
                                                       sono allegati:
a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del
                                                 22 gennaio 2008, n.37;
 b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
         prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente
                                                       regolamento;
   c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo
      professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che
                                          procede all'installazione del deposito.

   In pratica rimane ad oggi valida la documentazione di cui al D. 214/2006 (pur essendo quest'ultimo
                                                        abrogato).
     Se però l'attività è individuata nell'allegato I al D. 151/2011 è necessario procedere in base alla
                 classificazione dell'attività servita (A-B-C) come indicato nelle successive slide.
   RINNOVO: Ogni 5 anni deve essere redatta dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile
            aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:
ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al
Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei
progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art.
3, comma 3);
                 C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO


presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante
la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta
istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);

effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche
con il metodo a campione (art. 4, comma 2);-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a
richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);-in caso di esito negativo del
sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni
(art. 4, comma 2);

                                         -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :
ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
                      VIENE RILASCIATA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA




                               COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A”
ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:
ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per
l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-
ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3);
                 C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO


presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante
la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta
istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1);


effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi (art. 4,
comma 3);-RILASCIO C.P.I. in caso di esito positivo del sopralluogo , entro 15 giorni dalla data di effettuazione del controllo
(art. 4, comma 3);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta
attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 3);

                                         -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO :

ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità
antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della
dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico).
      NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA




            COINCIDE CON LE ATTIVITA'                                                COINCIDE CON LE ATTIVITA'
            DI CATEGORIA “A-B”                                                       DI CATEGORIA “B”
Quando ci sono più attività...
Per le procedure che riguardano più attività (A + B + C), in fase di valutazione del progetto le
   attività di tipologia A non dovranno essere indicate nel progetto da approvare, ma solo
   nella documentazione tecnica, indicando le eventuali interferenze con le altre attività
   presenti.

Non dovrà essere pagato il corrispettivo previsto dalle tariffe per tali attività (tipologia A) in
   fase di valutazione, ma dovrà essere pagato il corrispettivo anche per tali attività in fase
   di presentazione della SCIA dopo il parere approvato e dovrà essere allegata la
   documentazione riguardante anche tali attività.

                                          La SCIA
La SCIA, presentata direttamente o tramite SUAP è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività AI
   SOLI FINI ANTINCENDIO.

                                 Il C.P.I. (ove previsto)

Il C.P.I. assume valenza di: attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
     prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
     Analogamente al verbale di visita tecnica (per i sopralluoghi a campione o in caso
     comunque di sopralluogo) non è più un provvedimento finale di un procedimento
     amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo e non ha validità temporale.
Le principali novità in merito ai procedimenti
                      Procedimenti volontari (solo per attività B e C)

NOF (Nulla Osta di Fattibilità). Per particolari complessità nella realizzazione dell'opera, può
  essere richiesto un parere preventivo rilasciato per 1 o più aspetti rilevanti per la
  prevenzione incendi.Può essere presentato un progetto di fattibilità (mod. PIN 1bis-2011)
  indicando l'aspetto o gli aspetti di prevenzione incendi in merito ai quali si chiede il Nulla
  Osta di Fattibilità.

Verifiche in Corso D'Opera Si possono chiedere al Comando per opere complesse, visite
   del personale VVF durante l'esecuzione dell'opera per aspetti rilevanti di prevenzione
   incendi (mod. PIN 2bis-2011).

Se richiesti (in quanto volontari) tali procedimenti DEVONO comunque essere conclusi in una
     tempistica di 30 gg.).
Gli importi per le tariffe nel transitorio saranno sempre di 44,00 €/h per le valutazioni in fase
     progettuale e 48,00 €/h per i sopralluoghi. L'impegno orario è indicato nella tabella
     allegata alla Circolare del 6/10/2011 prot. 0013061.

Altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di presentare una SCIA in caso di modifiche
    ad una attività (di tipo B o C, in quanto per le A è sempre consentito) quando non ci sia
    un aggravio di rischio. NON VIENE FATTO PERTANTO UN NUOVO SOPRALLUOGO
    SE NON A CAMPIONE.

Per le deroghe il procedimento rimane sostanzialmente invariato. Il modello è il PIN4-2011.
Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)
Attività non più soggette ai controlli
Nel caso sia stata avviata una procedura per attività ad oggi non più soggette, il Comando
    comunicherà ai Titolari che l'attività non risulta più soggetta. Nel caso non siano stati ancora
    rilasciati pareri non ne verranno rilasciati; verrà solo ricordato l'obbligo del rispetto dei criteri
    generali di prevenzione incendi.
Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del
    37/98 e il Comando non l'abbia ancora rilasciato
Il parere verrà comunque rilasciato e avrà validità di VALUTAZIONE DEL PROGETTO. Dovrà
     essere concluso con la SCIA. Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività
     soggette.
Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del
    37/98 e il Comando l'abbia rilasciato ma le opere non siano ancora terminate.
Presentazione della SCIA (nella quale verrà indicato il progetto approvato). Il personale del
   Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.
Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI e la DIA.
La DIA assume validità di SCIA; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività
    soggette.
Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI ma non la
    DIA.
Il Comando comunicherà alle attività della possibilità di avvalersi della SCIA in un tempo massimo
     di 30 gg; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette.
Attività in possesso di CPI con scadenza dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011
Dovrà essere presentata alla scadenza attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
   (mod.PIN3-2011) con allegata asseverazione da parte di tecnico (mod. PIN3,1-2011) ove
   presenti impianti di protezione attiva antincendio con esclusione degli estintori.
Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)

Attività con scadenza C.P.I. “una tantum”
Le     attività  che     avevano       scadena      “una    tantum”     (es.
   ascensosi/montacarichi, civili abitazioni altezza > 24 m, ecc.) dovranno
   presentare attestazione di rinnovo periodico entro:

6 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2017)
  per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato prima
  dell'1/1/1988

8 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2019)
  per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato tra
  l'1/1/1988 e il 31/12/1999

10     anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011
     (06/10/2021) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato
     dall'1/1/2000 al 6/10/2011
Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011)

Attività esistenti prima non assoggettate al controllo di prevenzione
   incendi ed ora individuate nell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011




Presentazione della procedura prevista in relazione alla
  tipologia A, B, C entro 1 anno dall'entrata in vigore del
  D.P.R. 151/2011 (06/10/2012)
Periodicità dei rinnovi
Ogni cinque anni, mediante invio al Comando da parte del titolare dell’attività della
  richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata
  tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di
  sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia
  contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma
  1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3.1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico ove
  sussistano mezzi di protezione attivita di prevenzione incendi ad eccezione dei
  mezzi di estinzione mobili).

Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività
  6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.

                               CASI PARTICOLARI
        SERBATOI DI GPL FINO A 5 mc non a servizio di attività di cui all'All. 1.
 La documentazione per il rinnovo di tali impianti deve essere costituita da:
    dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta
         fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
Sistema tariffario nel transitorio
Valutazione dei progetti: 44,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso
   nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di
   ciascuna attività (ad eccezione di quelle in cat. A in quanto non soggette a
   valutazione progetto).

SCIA e controlli in corso d'opera: 48,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è
   ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si
   sommano le ore di ciascuna attività.

Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività
  6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011.


L'Attestazione di pagamento DEVE essere allegata alla procedura.
Documentazione da allegare ai modelli PIN

Fino all'uscita dei Decreti previsti dal D.P.R. 151/2011, la
  documentazione da allegare ai modelli PIN rimane
  quella di cui all'Allegato I al D.M. 4/5/1998 e s.m.i.

Per i serbatoi di gpl fino a 5 mc non a servizio
   dell'Allegato 1 dovrà essere prodotta in fase di SCIA la
   documentazione prevista dal D.P.R. 12/4/2006 n°214
   ovvero:
- elaborato grafico in scala
- certificazione corretta installazione serbatoio gpl
- dichiarazione di conformità ai sensi del D. 37/2008
   rilasciata dall'installatore.
La trasmissione telematica
Ove i SUAP abbiano attuato la trasmissione per via telematica, per le aziende è necessario
   procedere alla trasmissione della documentazione di cui sopra a mezzo posta certificata
   all'indirizzo indicato dal Comune. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e
   marcati temporalmente (estensione .p7m)

Il Ministero dell'Interno per le pratiche destinate ai Vigili del Fuoco con Circolare del 21/03/2011 ha
     specificato le tipologie dei file consentiti; sotto si riportanto quelle previste prima della firma
     digitale:




- Il bollo deve essere assolto in modo virtuale (modello F23).
- Ove sia il Tecnico a trasmettere la documentazione, deve essere prodotta DELEGA
     dalla persona intestataria della pratica (i modelli sono su Banca Dati Comunale).
Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (il nuovo elenco delle attività)
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
Slide nuovo regolamento 151 2011
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  • 1. Nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 1-8-2011 n°151 Gazzetta Ufficiale n° 218 del 22 settembre 2011 Per. Ind. Bertelli Sebastiano
  • 2. Finalità e primi indirizzi applicativi Il provvedimento reca il nuovo regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi ed è stato adottato alla luce delle novità introdotte dalla normativa che ha introdotto la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività. La Circolare n°4865 del 5/10/2011 ha richiamato la necessità dei primi indirizzi applicativi, emanati con la Lettera Circolare M.I. Prot. 0013061 del 06/10/2011. Il nuovo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina - per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative - la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il DPR 151/11 si applica a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del regolamento stesso.
  • 3. Le nuove attività individuate dal D. 151/2011 Le attività ricomprese nell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 si suddividono in tre tipologie in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità; l'ordine alfabetico è correlato all'aumento del rischio. A B C basso medio elevato
  • 4. Schema delle nuove procedure in base alla tipologia dell'attività
  • 5. Approfondiamo le singole procedure.... ATTIVITA’ IN CATEGORIA A: -presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1) – modello PIN 2-2011 comprensiva di asseverazione del tecnico modello PIN 2,1- 2011 e certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini della prevenzione incendi. Alla SCIA devono essere allegati chiaramente relazione tecnica ed elaborati tecnici redatti da Tecnico abilitato. -rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1); ATTENZIONE: NON C'E' ESPRESSIONE DEL PARERE (FAVOREVOLE/CONTRARIO) -effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2); ad oggi sono previsti come obiettivo fino al 31/12/2011 il 2% delle attività presentate entro il 31/12/2011. All'inizio di ogni anno dalla Direzione Nazionale verranno dati indirizzi sul numero di sopralluoghi e le tipologie dimattività. -in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2); -in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2); -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO : ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico). NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
  • 6. Casi particolari Per i serbatoi di GPL fino a 5 m3 fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4 (SCIA), presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I (quindi altre attività soggette al D. 151/2011), sono allegati: a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. In pratica rimane ad oggi valida la documentazione di cui al D. 214/2006 (pur essendo quest'ultimo abrogato). Se però l'attività è individuata nell'allegato I al D. 151/2011 è necessario procedere in base alla classificazione dell'attività servita (A-B-C) come indicato nelle successive slide. RINNOVO: Ogni 5 anni deve essere redatta dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
  • 7. ATTIVITA’ IN CATEGORIA B: ATTIVITA’ IN CATEGORIA B:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)-ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3); C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1); effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi disposti anche con il metodo a campione (art. 4, comma 2);-in caso di esito positivo del sopralluogo , rilascio da parte del Comando e a richiesta dell’interessato di copia del verbale della verifica tecnica effettuata (art. 4, comma 2);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 2); -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO : ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico). VIENE RILASCIATA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A”
  • 8. ATTIVITA’ IN CATEGORIA C: ATTIVITA’ IN CATEGORIA C:-PROGETTO : presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando per l'esame dei progetti (detta VALUTAZIONE DEI PROGETTI di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3, commi 1 e 2)- ESAME DEL PROGETTO da parte del Comando entro 30 giorni dalla presentazione. (art. 3, comma 3); C'E' RILASCIO PARERE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO presentazione da parte del titolare dell’attività di apposita istanza al Comando prima dell’esercizio dell’attività mediante la S.C.I.A. (art. 4, comma 1)-rilascio, da parte del Comando, di ricevuta dell’avvenuta presentazione della suddetta istanza, previa verifica della completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati (art. 4, comma 1); effettuazione, da parte del Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza di sopralluoghi (art. 4, comma 3);-RILASCIO C.P.I. in caso di esito positivo del sopralluogo , entro 15 giorni dalla data di effettuazione del controllo (art. 4, comma 3);-in caso di esito negativo del sopralluogo , adozione da parte del Comando di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni (art. 4, comma 3); -ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO : ogni cinque anni, invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3,1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico). NON VIENE RILASCIATO UN NUOVO C.P.I. MA UNA ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA COINCIDE CON LE ATTIVITA' COINCIDE CON LE ATTIVITA' DI CATEGORIA “A-B” DI CATEGORIA “B”
  • 9. Quando ci sono più attività... Per le procedure che riguardano più attività (A + B + C), in fase di valutazione del progetto le attività di tipologia A non dovranno essere indicate nel progetto da approvare, ma solo nella documentazione tecnica, indicando le eventuali interferenze con le altre attività presenti. Non dovrà essere pagato il corrispettivo previsto dalle tariffe per tali attività (tipologia A) in fase di valutazione, ma dovrà essere pagato il corrispettivo anche per tali attività in fase di presentazione della SCIA dopo il parere approvato e dovrà essere allegata la documentazione riguardante anche tali attività. La SCIA La SCIA, presentata direttamente o tramite SUAP è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività AI SOLI FINI ANTINCENDIO. Il C.P.I. (ove previsto) Il C.P.I. assume valenza di: attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Analogamente al verbale di visita tecnica (per i sopralluoghi a campione o in caso comunque di sopralluogo) non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo e non ha validità temporale.
  • 10. Le principali novità in merito ai procedimenti Procedimenti volontari (solo per attività B e C) NOF (Nulla Osta di Fattibilità). Per particolari complessità nella realizzazione dell'opera, può essere richiesto un parere preventivo rilasciato per 1 o più aspetti rilevanti per la prevenzione incendi.Può essere presentato un progetto di fattibilità (mod. PIN 1bis-2011) indicando l'aspetto o gli aspetti di prevenzione incendi in merito ai quali si chiede il Nulla Osta di Fattibilità. Verifiche in Corso D'Opera Si possono chiedere al Comando per opere complesse, visite del personale VVF durante l'esecuzione dell'opera per aspetti rilevanti di prevenzione incendi (mod. PIN 2bis-2011). Se richiesti (in quanto volontari) tali procedimenti DEVONO comunque essere conclusi in una tempistica di 30 gg.). Gli importi per le tariffe nel transitorio saranno sempre di 44,00 €/h per le valutazioni in fase progettuale e 48,00 €/h per i sopralluoghi. L'impegno orario è indicato nella tabella allegata alla Circolare del 6/10/2011 prot. 0013061. Altra novità sarà rappresentata dalla possibilità di presentare una SCIA in caso di modifiche ad una attività (di tipo B o C, in quanto per le A è sempre consentito) quando non ci sia un aggravio di rischio. NON VIENE FATTO PERTANTO UN NUOVO SOPRALLUOGO SE NON A CAMPIONE. Per le deroghe il procedimento rimane sostanzialmente invariato. Il modello è il PIN4-2011.
  • 11. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011) Attività non più soggette ai controlli Nel caso sia stata avviata una procedura per attività ad oggi non più soggette, il Comando comunicherà ai Titolari che l'attività non risulta più soggetta. Nel caso non siano stati ancora rilasciati pareri non ne verranno rilasciati; verrà solo ricordato l'obbligo del rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi. Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del 37/98 e il Comando non l'abbia ancora rilasciato Il parere verrà comunque rilasciato e avrà validità di VALUTAZIONE DEL PROGETTO. Dovrà essere concluso con la SCIA. Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette. Attività sempre soggette per cui è stato presentato il parere di conformità ai sensi del 37/98 e il Comando l'abbia rilasciato ma le opere non siano ancora terminate. Presentazione della SCIA (nella quale verrà indicato il progetto approvato). Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette. Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI e la DIA. La DIA assume validità di SCIA; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette. Attività sempre soggette per cui è stata presentata la richiesta rilascio CPI ma non la DIA. Il Comando comunicherà alle attività della possibilità di avvalersi della SCIA in un tempo massimo di 30 gg; Il personale del Comando effettuerà il sopralluogo per le attività soggette. Attività in possesso di CPI con scadenza dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 Dovrà essere presentata alla scadenza attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (mod.PIN3-2011) con allegata asseverazione da parte di tecnico (mod. PIN3,1-2011) ove presenti impianti di protezione attiva antincendio con esclusione degli estintori.
  • 12. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011) Attività con scadenza C.P.I. “una tantum” Le attività che avevano scadena “una tantum” (es. ascensosi/montacarichi, civili abitazioni altezza > 24 m, ecc.) dovranno presentare attestazione di rinnovo periodico entro: 6 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2017) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato prima dell'1/1/1988 8 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2019) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato tra l'1/1/1988 e il 31/12/1999 10 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2021) per le attività in possesso di C.P.I. rilasciato dall'1/1/2000 al 6/10/2011
  • 13. Procedimenti nel periodo transitorio (art. 11 – D.P.R. 151/2011) Attività esistenti prima non assoggettate al controllo di prevenzione incendi ed ora individuate nell'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 Presentazione della procedura prevista in relazione alla tipologia A, B, C entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (06/10/2012)
  • 14. Periodicità dei rinnovi Ogni cinque anni, mediante invio al Comando da parte del titolare dell’attività della richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio: tale richiesta è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata da documentazione ed il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (art. 5, comma 1). MODELLI PIN 3-2011 e PIN 3.1-2011 (quest'ultimo a firma di tecnico ove sussistano mezzi di protezione attivita di prevenzione incendi ad eccezione dei mezzi di estinzione mobili). Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività 6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011. CASI PARTICOLARI SERBATOI DI GPL FINO A 5 mc non a servizio di attività di cui all'All. 1. La documentazione per il rinnovo di tali impianti deve essere costituita da: dichiarazione a firma di Tecnico o Responsabile aziendale della ditta fornitrice GPL che è stata effettuata la prevista manutenzione
  • 15. Sistema tariffario nel transitorio Valutazione dei progetti: 44,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di ciascuna attività (ad eccezione di quelle in cat. A in quanto non soggette a valutazione progetto). SCIA e controlli in corso d'opera: 48,00 €/h. L'impegno orario di ciascuna attività è ricompreso nella tabella allegata al D.P.R. 151/2011. In caso di più attività, si sommano le ore di ciascuna attività. Ogni dieci anni, con la stessa procedura di cui sopra, limitatamente alle attività 6,7,8,64,71,72,77 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 151/2011. L'Attestazione di pagamento DEVE essere allegata alla procedura.
  • 16. Documentazione da allegare ai modelli PIN Fino all'uscita dei Decreti previsti dal D.P.R. 151/2011, la documentazione da allegare ai modelli PIN rimane quella di cui all'Allegato I al D.M. 4/5/1998 e s.m.i. Per i serbatoi di gpl fino a 5 mc non a servizio dell'Allegato 1 dovrà essere prodotta in fase di SCIA la documentazione prevista dal D.P.R. 12/4/2006 n°214 ovvero: - elaborato grafico in scala - certificazione corretta installazione serbatoio gpl - dichiarazione di conformità ai sensi del D. 37/2008 rilasciata dall'installatore.
  • 17. La trasmissione telematica Ove i SUAP abbiano attuato la trasmissione per via telematica, per le aziende è necessario procedere alla trasmissione della documentazione di cui sopra a mezzo posta certificata all'indirizzo indicato dal Comune. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e marcati temporalmente (estensione .p7m) Il Ministero dell'Interno per le pratiche destinate ai Vigili del Fuoco con Circolare del 21/03/2011 ha specificato le tipologie dei file consentiti; sotto si riportanto quelle previste prima della firma digitale: - Il bollo deve essere assolto in modo virtuale (modello F23). - Ove sia il Tecnico a trasmettere la documentazione, deve essere prodotta DELEGA dalla persona intestataria della pratica (i modelli sono su Banca Dati Comunale).
  • 18. Allegato 1 al D.P.R. 151/2011 (il nuovo elenco delle attività)