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MATTEO MANFREDI
04 settembre 2018
1
La cooperazione allo sviluppo
nel diritto italiano.
Cooperazione allo sviluppo e accesso alle
risorse naturali.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
2
La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano.
L’ Italia quale Stato membro dell’UE
e attore della comunità internazionale
ART. 208 TFUE
«[…] La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati
membri si completano e si rafforzano reciprocamente.
L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la
riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto
degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche
che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.
L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli
obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre
organizzazioni internazionali competenti».
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
3
La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano.
La legge 125/2014
La legge 11 agosto 2014 n. 125, entrata in vigore il 29 agosto 2014, ha
riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione
allo sviluppo.
Precedente normativa: legge n. 49 del 1987 che istituisce la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo presso il Ministero Affari Esteri.
La riforma ha sancito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo
sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della
politica estera dell'Italia", modificando in questa prospettiva la
denominazione stessa del Ministero degli Affari esteri, che ha assunto la
nuova denominazione di "Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI)
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
4
La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano.
La legge 125/2014
OBIETTIVI (art. 2)
1) Sradicamento della povertà,
2) riduzione delle disuguaglianze,
3) affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui (compresa
l’uguaglianza di genere e le pari opportunità),
4) prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione.
DESTINATARI (art. 3)
L’azione dell’Italia ha come destinatari: le popolazioni, le organizzazioni e
associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le
amministrazioni locali dei Paesi partner.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
5
La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano.
La legge 125/2014
AMBITI DI APPLICAZIONE (artt. 4-10)
a) iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche
finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di
banche e fondi di sviluppo multilaterali;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea,
collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo sia
all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia
per la cooperazione allo sviluppo;
c) iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, attuate attraverso
progetti e programmi finanziati interamente o parzialmente da
Amministrazione dello Stato, entri pubblici e locali.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
6
d) iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla
società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti
pubblici di Stati;
e) Partenariato territoriale: iniziative attuate da regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
f) Interventi internazionali di emergenza umanitaria per il
soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire
rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo;
g) Contributi ad iniziative della società civile.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
7
Indirizzo politico, governo e controllo della
cooperazione allo sviluppo
La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne
stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le
iniziative nazionali di cooperazione.
Al Ministro sono attribuiti inoltre compiti di controllo e vigilanza
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la
rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’UE
competenti in materia.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
8
Indirizzo politico, governo e controllo della
cooperazione allo sviluppo
La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne
stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le
iniziative nazionali di cooperazione.
Al Ministro sono attribuiti inoltre compiti di controllo e vigilanza
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la
rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’UE
competenti in materia.
Il documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle
attività di cooperazione indica la visione strategica, gli obiettivi e i criteri di
intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei settori.
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/doc_triennale_2017-
2019_27.07.2017.pdf
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
9
L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'art. 17 della
legge 125/2014, è il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di
cooperazione svolge le pertinenti attività di istruttoria, formulazione,
finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo.
L'Agenzia, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione.
L’Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e gode di
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
contabile e di bilancio (entro un limite massimo di 2 milioni).
il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sul livello di conseguimento dei
risultati al Ministro degli esteri alla fine di ogni anno.
https://www.aics.gov.it/
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
10
Il braccio finanziario della cooperazione è rappresentato dalla Cassa Depositi
e Prestiti (società per azioni controllata per circa l’80% dal MEF) cui la legge
l’art. 22 ha assegnato il ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione allo
sviluppo nonché di Banca di sviluppo.
CDP nel sistema italiano della cooperazione pubblica allo sviluppo è lo
strumento per utilizzare, oltre che fondi a dono, anche risorse proprie che
CDP può concedere a Stati, Banche pubbliche, Istituzioni internazionali o per
cofinanziare soggetti pubblici o privati.
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (art. 15) ha il
compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le
attività.
Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità,
rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche
di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per
ciascun Ministero.
LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO
11
I soggetti della cooperazione allo sviluppo
Art. 23: I soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e altri soggetti operanti senza fini di
lucro puntualmente individuati ( vedi art. 26);
d) soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai
principi della legge, agli standard comunemente adottati sulla
responsabilità sociale ed alle clausole ambientali, e rispettino le norme
sui diritti umani per gli investimenti internazionali
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
12
Cooperazione allo sviluppo e accesso alle risorse
naturali
Agenda 2030: obiettivi che guideranno la comunità internazionale nei
prossimi 15 anni.
OBIETTIVO 2: porre fine alla fame e raggiungere sicurezza alimentare.
I Paesi più poveri al mondo sono anche quelli più esposti al rischio
ambientale, in modo particolare alle conseguenze dei cambiamenti climatici.
Inoltre, sono colpiti duramente dall’esaurimento delle risorse naturali.
La terra: una delle fondamentali risorse naturali necessarie allo sviluppo delle
comunità dei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
13
L’accesso alla terra
A partire dalla crisi finanziaria del 2008 si è registrato un incremento degli
investimenti in terre agricole, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e meno
avanzati (Africa sub-sahariana, America latina e Sud-est asiatico).
Grande interesse verso le terre africane: problema delle marginal lands
Le cause degli investimenti in terre agricole
Chi sono gli investitori e quali garanzie per gli investitori stranieri
La nuova corsa alla terra può essere considerata come:
UN’ OPPORTUNITÀ: crescita del PIL, apporto di capitali, realizzazione di
infrastrutture, nuovi posti di lavoro, accesso al mercato.
UN RISCHIO: Si nega alle popolazioni locali l’accesso alla risorse da cui
dipende il loro sostentamento e la sicurezza alimentare.
Land grabbing è una pratica ambigua, perché:
• Consiste nell’acquisto di vaste aree di superficie rurale irrigua e
coltivabile da parte di Governi stranieri, multinazionali o fondi di
investimento in Paesi poveri, allo scopo di produrre cibo, mangimi o
biocombustibili;
• Si realizza attraverso la stipulazione di contratti di vendita o di affitto di
terre con durata dai 50 ai 99 anni;
• Avviene in Paesi poveri o in via di sviluppo, dove la gestione della terra è
basata spesso su regole informali e tradizionali, riconosciute localmente.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
14
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
15
Quali strade percorrere per disciplinare il fenomeno del
land grabbing?
1) CONTRATTI DI INVESTIMENTO
I contratti vengono stipulati spesso in un sistema di gestione della
proprietà fondiaria basato su regole informali e tradizionali.
Molte volte i contadini non sono in grado di provare di avere un
titolo di proprietà
CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE (cristallizzare la disciplina)
ancorate alla tutela dei diritti umani.
Contratti modello (UNIDROIT) o linee guida che costituiscano una
cornice per la stipulazione dei contratti (FAO)
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
16
LINEE GUIDA FAO (2012)
Le nuove Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di
Proprietà tracciano i principi e le pratiche a cui governi possono far riferimento
per:
• Il riconoscimento e la protezione dei legittimi diritti fondiari, anche nei
sistemi informali
• Migliori pratiche per la registrazione e il trasferimento dei diritti fondiari
• Garantire che i regimi amministrativi di proprietà siano concretamente ed
economicamente accessibili
• Una corretta gestione degli espropri e la restituzione delle terre a coloro che
ne sono stati forzatamente privati in passato
• I diritti delle comunità indigene
• Assicurare che gli investimenti fondiari avvengano in maniera responsabile e
trasparente
• I meccanismi di risoluzione delle controversie sui diritti di proprietà
• Gestire il problema dell'espansione delle aree urbane verso le campagne
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
17
a) Accordi tra Stati
ACCORDO DI INVESTIMENTO ProSAVANA (2009)
Accordo tra Brasile, Giappone e Mozambico della durata di 20 anni
avente l’obiettivo di sviluppare il settore agricolo del Paese africano.
3 direttrici:
• Intensificazione degli investimenti privati
• Passaggio da un’agricoltura familiare ad una commerciale (produzione
monoculturale di semi di soia)
• Incentivazione contract farming (produttori locali e società
multinazionali definiscono oggetto, tempi e modalità della produzione
agricola).
Land grabbing? Brasile e Giappone svolgono un ruolo chiave
nell’amministrazione delle terre e nella definizione dei modelli agricoli.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
18
a) Accordi tra Stati e società
CONTRATTO TRA MADAGASCAR E SOCIETÀ ITALIANA TOZZI GREEN (2012)
Contratto di affitto con cui la società Tozzi Green ha acquistato mediante
un contratto della durata di 30 anni 6.558 ettari dei territorio nelle
comunità locali di Satrokala per la coltivazione e produzione di jatropha.
Contratto generico che determina una situazione di particolare
incertezza.
Nessun riferimento alla titolarità della gestione del territorio, alla
partecipazione delle popolazioni locali alle decisioni sulla esecuzione del
progetto e ai limiti temporali massimi per il rinnovo del contratto.
https://www.tozzigreen.com/it/progetto/tozzi-green-in-madagascar/
http://www.expo2015.org/magazine/it/sostenibilita/land-grabbing-in-
madagascar.html
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
19
2) DIRITTI DELL’UOMO
 Art. 25 (1) Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo
“Ognuno ha il diritto ad uno standard di vita adeguato per la salute e
benessere propri e della propria famiglia, incluso il cibo...”
 Art. 11 (1)Patto sui Diritti Economici Sociali e Culturali
«I Paesi facenti parte del Patto riconoscono il diritto di ognuno ad un
adeguato standard di vita ... incluso il cibo adeguato ... e convengono
di intraprendere azioni appropriate per realizzare questo diritto».
Al fine di realizzare il diritto all’alimentazione è necessario consentire
alle vittime di soprusi di rivendicare i loro diritti.
Mancanza di accesso alle risorse naturali obbliga le comunità a lasciare
le loro terre in cerca di cibo.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
20
Corte Inter-americana dei diritti dell’uomo
Sarayaku v. Ecuador (2012)
La Corte riconosce i diritti vantanti dalla comunità indigena Sarayaku sulle
terre oggetto di espropriazione forzata da parte del governo dell’Equador
a favore di una società argentina.
Equador ritenuto responsabile per la violazione:
• del diritto di proprietà comune e di identità culturale dei Sarayaku
• del principio del consenso libero preventivo e informato
• Per violazione diritto alla vita (a causa esplosivi per ricerca petrolio)
Indennizzo di $ 1.340.00 per danni oltre alla rimozione degli esplosivi.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
21
Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
Ogiek Community v. Kenya (2017)
Ogiek sottoposti a sgomberi forzati a arbitrari dalle loro terre
ancestrali nella foresta Mau da parte del governo keniota per favorire
operazione estrattive.
La Corte ha pronunciato una storica sentenza in cui ha riconosciuto il
ruolo cruciale della comunità Ogiek nella conservazione del territorio
e a non essere sfrattati.
La decisione del governo del Kenya ha avuto un impatto negativo
sull’accesso alle risorse naturali e sull’identità della popolazione
Ogiek.
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
22
3) TRATTATI INTERNAZIONALI COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO
BITs: tutele per gli investitori
Quale protezione per le popolazioni locali negli trattati di
investimento?
BITs: cornice giuridica per i contratti di investimento in terre
agricole
Modello BIT degli USA (2012) e modello di trattato di
investimento proposto dall’Istituto Internazionale per lo sviluppo
sostenibile
Non invocabilità clausola tutela diritti dell’uomo e sviluppo
sostenibile avanti il sistema di risoluzione delle controversie
Gli Accordi di Partenariato Economico (EPA)
Accordi di libero scambio per abbattimento barriere doganali e
integrazione economica (articoli 207 e 209 TFUE)
Reciprocità tra le parti nella liberalizzazione degli scambi commerciali
Problemi: controllo delle sementi ed esportazione dei prodotti agricoli dai
PVS ai Paesi degli investitori.
ACCORDO CARIFORUM (2008): primo accordo di partenariato dalla ratifica
della Convenzione di Cotonou. Impegno in tema di sicurezza alimentare.
ACCORDO UE- SADC (2016)
https://www.repubblica.it/economia/2018/09/03/news/asia_africa_xi_60
_miliardi-205524862/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-09-03/cina-continua-l-
espansione-africa-pechino-offre-altri-60-miliardi-finanziamenti-
172921.shtml?uuid=AEZ4pziF
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
23
Quale ruolo per la società civile?
Le ONG e la società civile possono promuovere investimenti sostenibili in terre
agricole e una regolamentazione del fenomeno del land grabbing favorendo
una maggiore collaborazione tra popolazioni locali e istituzioni nazionali e
internazionali.
Monitorare e documentare il fenomeno degli investimenti in terre agricole nei
Paesi del Sud del mondo, riconoscendo anche l’importanza degli investimenti
fondiari nel settore agricolo come un’opportunità di sviluppo e non solo come
land grabbing
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI
24

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La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano

  • 1. MATTEO MANFREDI 04 settembre 2018 1 La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano. Cooperazione allo sviluppo e accesso alle risorse naturali.
  • 2. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 2 La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano. L’ Italia quale Stato membro dell’UE e attore della comunità internazionale ART. 208 TFUE «[…] La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti».
  • 3. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 3 La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano. La legge 125/2014 La legge 11 agosto 2014 n. 125, entrata in vigore il 29 agosto 2014, ha riformato integralmente il precedente assetto istituzionale della cooperazione allo sviluppo. Precedente normativa: legge n. 49 del 1987 che istituisce la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo presso il Ministero Affari Esteri. La riforma ha sancito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia", modificando in questa prospettiva la denominazione stessa del Ministero degli Affari esteri, che ha assunto la nuova denominazione di "Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
  • 4. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 4 La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano. La legge 125/2014 OBIETTIVI (art. 2) 1) Sradicamento della povertà, 2) riduzione delle disuguaglianze, 3) affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui (compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità), 4) prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione. DESTINATARI (art. 3) L’azione dell’Italia ha come destinatari: le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner.
  • 5. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 5 La cooperazione allo sviluppo nel diritto italiano. La legge 125/2014 AMBITI DI APPLICAZIONE (artt. 4-10) a) iniziative in ambito multilaterale, attraverso la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali; b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, collaborando sia alla definizione della politica europea di sviluppo sia all'esecuzione e alla gestione di tali programmi tramite la nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo; c) iniziative a dono, nell'ambito di relazioni bilaterali, attuate attraverso progetti e programmi finanziati interamente o parzialmente da Amministrazione dello Stato, entri pubblici e locali.
  • 6. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 6 d) iniziative finanziate con crediti concessionali erogati dalla società Cassa depositi e prestiti a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati; e) Partenariato territoriale: iniziative attuate da regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali; f) Interventi internazionali di emergenza umanitaria per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni e per consentire rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo; g) Contributi ad iniziative della società civile.
  • 7. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 7 Indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione. Al Ministro sono attribuiti inoltre compiti di controllo e vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’UE competenti in materia.
  • 8. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 8 Indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione. Al Ministro sono attribuiti inoltre compiti di controllo e vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’UE competenti in materia. Il documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione indica la visione strategica, gli obiettivi e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei settori. https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/01/doc_triennale_2017- 2019_27.07.2017.pdf
  • 9. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 9 L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'art. 17 della legge 125/2014, è il braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione svolge le pertinenti attività di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'Agenzia, inoltre, ha compiti di assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sui progetti di cooperazione. L’Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio (entro un limite massimo di 2 milioni). il Direttore dell'Agenzia è tenuto a riferire sul livello di conseguimento dei risultati al Ministro degli esteri alla fine di ogni anno. https://www.aics.gov.it/
  • 10. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 10 Il braccio finanziario della cooperazione è rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti (società per azioni controllata per circa l’80% dal MEF) cui la legge l’art. 22 ha assegnato il ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo nonché di Banca di sviluppo. CDP nel sistema italiano della cooperazione pubblica allo sviluppo è lo strumento per utilizzare, oltre che fondi a dono, anche risorse proprie che CDP può concedere a Stati, Banche pubbliche, Istituzioni internazionali o per cofinanziare soggetti pubblici o privati. Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (art. 15) ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero.
  • 11. LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO ITALIANO 11 I soggetti della cooperazione allo sviluppo Art. 23: I soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo sono a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e altri soggetti operanti senza fini di lucro puntualmente individuati ( vedi art. 26); d) soggetti con finalità di lucro, se agiscono con modalità conformi ai principi della legge, agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale ed alle clausole ambientali, e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali
  • 12. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 12 Cooperazione allo sviluppo e accesso alle risorse naturali Agenda 2030: obiettivi che guideranno la comunità internazionale nei prossimi 15 anni. OBIETTIVO 2: porre fine alla fame e raggiungere sicurezza alimentare. I Paesi più poveri al mondo sono anche quelli più esposti al rischio ambientale, in modo particolare alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Inoltre, sono colpiti duramente dall’esaurimento delle risorse naturali. La terra: una delle fondamentali risorse naturali necessarie allo sviluppo delle comunità dei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.
  • 13. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 13 L’accesso alla terra A partire dalla crisi finanziaria del 2008 si è registrato un incremento degli investimenti in terre agricole, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo e meno avanzati (Africa sub-sahariana, America latina e Sud-est asiatico). Grande interesse verso le terre africane: problema delle marginal lands Le cause degli investimenti in terre agricole Chi sono gli investitori e quali garanzie per gli investitori stranieri La nuova corsa alla terra può essere considerata come: UN’ OPPORTUNITÀ: crescita del PIL, apporto di capitali, realizzazione di infrastrutture, nuovi posti di lavoro, accesso al mercato. UN RISCHIO: Si nega alle popolazioni locali l’accesso alla risorse da cui dipende il loro sostentamento e la sicurezza alimentare.
  • 14. Land grabbing è una pratica ambigua, perché: • Consiste nell’acquisto di vaste aree di superficie rurale irrigua e coltivabile da parte di Governi stranieri, multinazionali o fondi di investimento in Paesi poveri, allo scopo di produrre cibo, mangimi o biocombustibili; • Si realizza attraverso la stipulazione di contratti di vendita o di affitto di terre con durata dai 50 ai 99 anni; • Avviene in Paesi poveri o in via di sviluppo, dove la gestione della terra è basata spesso su regole informali e tradizionali, riconosciute localmente. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 14
  • 15. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 15 Quali strade percorrere per disciplinare il fenomeno del land grabbing? 1) CONTRATTI DI INVESTIMENTO I contratti vengono stipulati spesso in un sistema di gestione della proprietà fondiaria basato su regole informali e tradizionali. Molte volte i contadini non sono in grado di provare di avere un titolo di proprietà CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE (cristallizzare la disciplina) ancorate alla tutela dei diritti umani. Contratti modello (UNIDROIT) o linee guida che costituiscano una cornice per la stipulazione dei contratti (FAO)
  • 16. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 16 LINEE GUIDA FAO (2012) Le nuove Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà tracciano i principi e le pratiche a cui governi possono far riferimento per: • Il riconoscimento e la protezione dei legittimi diritti fondiari, anche nei sistemi informali • Migliori pratiche per la registrazione e il trasferimento dei diritti fondiari • Garantire che i regimi amministrativi di proprietà siano concretamente ed economicamente accessibili • Una corretta gestione degli espropri e la restituzione delle terre a coloro che ne sono stati forzatamente privati in passato • I diritti delle comunità indigene • Assicurare che gli investimenti fondiari avvengano in maniera responsabile e trasparente • I meccanismi di risoluzione delle controversie sui diritti di proprietà • Gestire il problema dell'espansione delle aree urbane verso le campagne
  • 17. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 17 a) Accordi tra Stati ACCORDO DI INVESTIMENTO ProSAVANA (2009) Accordo tra Brasile, Giappone e Mozambico della durata di 20 anni avente l’obiettivo di sviluppare il settore agricolo del Paese africano. 3 direttrici: • Intensificazione degli investimenti privati • Passaggio da un’agricoltura familiare ad una commerciale (produzione monoculturale di semi di soia) • Incentivazione contract farming (produttori locali e società multinazionali definiscono oggetto, tempi e modalità della produzione agricola). Land grabbing? Brasile e Giappone svolgono un ruolo chiave nell’amministrazione delle terre e nella definizione dei modelli agricoli.
  • 18. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 18 a) Accordi tra Stati e società CONTRATTO TRA MADAGASCAR E SOCIETÀ ITALIANA TOZZI GREEN (2012) Contratto di affitto con cui la società Tozzi Green ha acquistato mediante un contratto della durata di 30 anni 6.558 ettari dei territorio nelle comunità locali di Satrokala per la coltivazione e produzione di jatropha. Contratto generico che determina una situazione di particolare incertezza. Nessun riferimento alla titolarità della gestione del territorio, alla partecipazione delle popolazioni locali alle decisioni sulla esecuzione del progetto e ai limiti temporali massimi per il rinnovo del contratto. https://www.tozzigreen.com/it/progetto/tozzi-green-in-madagascar/ http://www.expo2015.org/magazine/it/sostenibilita/land-grabbing-in- madagascar.html
  • 19. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 19 2) DIRITTI DELL’UOMO  Art. 25 (1) Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo “Ognuno ha il diritto ad uno standard di vita adeguato per la salute e benessere propri e della propria famiglia, incluso il cibo...”  Art. 11 (1)Patto sui Diritti Economici Sociali e Culturali «I Paesi facenti parte del Patto riconoscono il diritto di ognuno ad un adeguato standard di vita ... incluso il cibo adeguato ... e convengono di intraprendere azioni appropriate per realizzare questo diritto». Al fine di realizzare il diritto all’alimentazione è necessario consentire alle vittime di soprusi di rivendicare i loro diritti. Mancanza di accesso alle risorse naturali obbliga le comunità a lasciare le loro terre in cerca di cibo.
  • 20. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 20 Corte Inter-americana dei diritti dell’uomo Sarayaku v. Ecuador (2012) La Corte riconosce i diritti vantanti dalla comunità indigena Sarayaku sulle terre oggetto di espropriazione forzata da parte del governo dell’Equador a favore di una società argentina. Equador ritenuto responsabile per la violazione: • del diritto di proprietà comune e di identità culturale dei Sarayaku • del principio del consenso libero preventivo e informato • Per violazione diritto alla vita (a causa esplosivi per ricerca petrolio) Indennizzo di $ 1.340.00 per danni oltre alla rimozione degli esplosivi.
  • 21. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 21 Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli Ogiek Community v. Kenya (2017) Ogiek sottoposti a sgomberi forzati a arbitrari dalle loro terre ancestrali nella foresta Mau da parte del governo keniota per favorire operazione estrattive. La Corte ha pronunciato una storica sentenza in cui ha riconosciuto il ruolo cruciale della comunità Ogiek nella conservazione del territorio e a non essere sfrattati. La decisione del governo del Kenya ha avuto un impatto negativo sull’accesso alle risorse naturali e sull’identità della popolazione Ogiek.
  • 22. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 22 3) TRATTATI INTERNAZIONALI COMMERCIALI E DI INVESTIMENTO BITs: tutele per gli investitori Quale protezione per le popolazioni locali negli trattati di investimento? BITs: cornice giuridica per i contratti di investimento in terre agricole Modello BIT degli USA (2012) e modello di trattato di investimento proposto dall’Istituto Internazionale per lo sviluppo sostenibile Non invocabilità clausola tutela diritti dell’uomo e sviluppo sostenibile avanti il sistema di risoluzione delle controversie
  • 23. Gli Accordi di Partenariato Economico (EPA) Accordi di libero scambio per abbattimento barriere doganali e integrazione economica (articoli 207 e 209 TFUE) Reciprocità tra le parti nella liberalizzazione degli scambi commerciali Problemi: controllo delle sementi ed esportazione dei prodotti agricoli dai PVS ai Paesi degli investitori. ACCORDO CARIFORUM (2008): primo accordo di partenariato dalla ratifica della Convenzione di Cotonou. Impegno in tema di sicurezza alimentare. ACCORDO UE- SADC (2016) https://www.repubblica.it/economia/2018/09/03/news/asia_africa_xi_60 _miliardi-205524862/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1 http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-09-03/cina-continua-l- espansione-africa-pechino-offre-altri-60-miliardi-finanziamenti- 172921.shtml?uuid=AEZ4pziF COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 23
  • 24. Quale ruolo per la società civile? Le ONG e la società civile possono promuovere investimenti sostenibili in terre agricole e una regolamentazione del fenomeno del land grabbing favorendo una maggiore collaborazione tra popolazioni locali e istituzioni nazionali e internazionali. Monitorare e documentare il fenomeno degli investimenti in terre agricole nei Paesi del Sud del mondo, riconoscendo anche l’importanza degli investimenti fondiari nel settore agricolo come un’opportunità di sviluppo e non solo come land grabbing COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI 24